Materiale ferroso su area dismessa e volontà di derelizione nel furto aggravato (Cass. pen. Sez. V n. 29504 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa mobile possa considerarsi abbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo in cui si trovi, risulti chiaramente la volontà dell’avente diritto di disfarsene definitivamente. La derelizione non può supporsi, ma deve desumersi dalle condizioni di tempo e di luogo dell’abbandono, restando esclusa quando permanga la possibilità del proprietario di riappropriarsi del bene o di esercitare su di esso un controllo, anche se all’attualità non esercitato. I beni pubblici non commerciabili conservano tale natura anche quando appaiano abbandonati o depositati in aree dismesse, sicché la loro apprensione integra il tentato furto aggravato. Il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma verifica completezza e correttezza logica della motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania confermava la decisione del Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 110, 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. L’imputato si era introdotto in una stazione ferroviaria dismessa e aveva tentato di sottrarre materiale ferroso di proprietà delle Ferrovie dello Stato, caricandolo su un autocarro mediante una gru; l’intervento delle Forze dell’ordine impediva il perfezionamento della condotta.
La difesa ricorreva per cassazione con quattro motivi. Il primo e il secondo censuravano, sotto il profilo della violazione di legge e del principio di offensività, la ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo, assumendo che il materiale si trovasse in area abbandonata, priva di custodia e delimitazione, e fosse privo di valore economico. Il terzo motivo contestava l’applicazione della recidiva e il quarto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la sproporzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla premessa che la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, quando le due decisioni concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova. Richiama, sul punto, un orientamento consolidato (Sez. II n. 5606 dell’8.02.2007, Rv. 236181; Sez. I n. 8868 dell’8.08.2000, Rv. 216906; Sez. II n. 11220 del 5.12.1997, Rv. 209145), precisando che l’integrazione opera quando i giudici di secondo grado esaminino le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e quando i motivi di appello non prospettino elementi nuovi (Sez. II n. 37295 del 12.06.2019, Rv. 277218; Sez. III n. 44418 del 16.07.2013, Rv. 257595).
Sul piano del metodo, il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella di merito: verifica se tutti gli elementi siano stati esaminati, se ne sia stata data corretta interpretazione e se le regole della logica siano state rispettate. Nel caso concreto la Corte ritiene la motivazione esaustiva e immune dalle censure.
Nel merito del primo e del secondo motivo, la Corte osserva che la tentata sottrazione ha riguardato un rilevante quantitativo di binari ferroviari dal valore di mercato indiscutibile. I beni erano di proprietà dello Stato: il codice civile distingue beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili, e le prime due categorie sono accomunate dal carattere della non commerciabilità, della non alienabilità e della non usucapibilità, che non viene meno quand’anche i beni appaiano abbandonati o depositati. Il trasferimento di diritti connesso alla privatizzazione degli enti proprietari (Sez. Un. n. 3811 del 16.02.2011, Rv. 615919) non fa perdere al bene la sua natura, caratterizzata da un godimento collettivo o funzionale a interessi della collettività.
La Corte conferma quindi che la derelizione richiede la volontà effettiva del proprietario di disfarsi del bene, non supponibile ma desumibile dalle condizioni di tempo e di luogo: non è res derelicta il tubo di rame in un pozzetto sotto un capannone privo di recinzione (Sez. V n. 11107 del 26.02.2015, Rv. 263105), né il legname incustodito lungo una pubblica via (Sez. V n. 35352 del 20.06.2013, Rv. 256955), né i residui ferrosi destinati allo smaltimento (Sez. V n. 7301 del 17.12.2014, Rv. 262660). L’assenza di cartellonistica è irrilevante, rilevando invece l’impiego di attrezzi professionali da taglio e di una gru. Il terzo e il quarto motivo sono rigettati, avendo la corte territoriale valorizzato l’organizzazione dei mezzi, la spregiudicatezza dell’agire in pieno giorno e i numerosi precedenti penali, rispetto ai quali nessun rilievo assume l’ammissione resa in stato di flagranza. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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