Continuazione e contestualità dei reati: serve l’originaria unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 34594 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, la sola contestualità di commissione dei reati non è elemento sufficiente a integrare l’originaria unicità del disegno criminoso, poiché questa postula che l’agente si sia preventivamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose programmate nelle loro linee essenziali. La richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza concretizzatasi di volta in volta secondo le occasioni. Il riconoscimento del vincolo esige una verifica approfondita di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Il motivo di ricorso che riproponga censure già vagliate dal giudice di merito senza analisi critica della motivazione è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato la condanna per due reati in contestazione, dolendosi del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Secondo la tesi difensiva, i due fatti sarebbero avvinti da un unitario disegno criminoso, desumibile dal contesto in cui le violazioni sono state poste in essere e dalla loro identità temporale.
La questione giunge così in Cassazione, dove il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il motivo è giudicato manifestamente infondato e privo di specificità in tutte le sue articolazioni, oltre che meramente assertivo. La censura, riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione.
La Corte territoriale, rileva il Collegio, ha motivato in modo logico e congruo il diniego del vincolo: l’unico elemento emergente nella fattispecie concreta è la contestualità di commissione, insufficiente a far ritenere sussistente l’originaria unicità progettuale. Essa fa propendere, al contrario, per una evenienza estemporanea e occasionale, tanto più che la condizione di ebbrezza in cui versava l’imputato appare di difficile compatibilità con una lucida e deliberata pianificazione, anche solo a grandi linee, di ambedue i reati.
Il Collegio ricorda anzitutto che la continuazione tra contravvenzioni è ravvisabile solo se l’elemento soggettivo comune sia il dolo e non la colpa, poiché la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nell’ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali.
Il riconoscimento del vincolo richiede una verifica approfondita di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — dai quali desumere che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
L’identità del disegno criminoso postula dunque che l’agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale, che esprime invece l’opzione a favore di un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro coordinate e rivelatori di una generale propensione alla devianza.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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