Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione della prova e della pena (Cass. pen. Sez. II n. 33737 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza, il ricorso per cassazione che, sotto l’etichetta del travisamento della prova, miri in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito, non essendo consentito al giudice di legittimità reinterpretare il significato degli elementi di prova. Il controllo sulla comparazione delle circostanze e sul trattamento sanzionatorio resta sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici e dia conto in modo sufficiente delle ragioni della scelta. La compressione del controesame ad opera del Presidente del collegio non determina l’inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., sanata se la parte presente non la eccepisce.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 28.11.2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia del 13.04.2023 che aveva condannato l’imputato per rapina aggravata e lesioni aggravate. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per le modalità con cui si era svolto il controesame in primo grado; il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla deposizione della persona offesa; l’errata applicazione della legge penale per asserita mancanza della condizione di procedibilità per il reato di lesioni; l’errata determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, relativo alle modalità del controesame, i giudici di legittimità — potendo esaminare direttamente il verbale, trattandosi di questione in procedendo — rilevano che l’esame si è svolto secondo le fisiologiche modalità imposte dal contraddittorio. Le difficoltà erano dipese dal modesto livello culturale del teste, dall’uso di una lingua straniera e dalla necessità di un interprete, oltre che dalla formulazione convoluta delle domande difensive. Nessuna significativa compressione del diritto di difesa risulta perpetrata, tanto che nessuna eccezione fu sollevata al termine dell’esame.

Il Collegio richiama il principio per cui l’indebita compressione del controesame testimoniale non determina l’inutilizzabilità della deposizione ex art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ex art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che esso è formulato senza reale comprensione dell’istituto evocato. Il travisamento della prova si articola in tre ipotesi: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova su un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita (travisamento per invenzione). In questi casi il giudice di legittimità verifica solo l’esatta trasposizione del dato probatorio, non il suo significato. La difesa, invece, pretende una rivalutazione del merito, non consentita tra i motivi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e non permessa ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

Il terzo motivo è meramente ripetitivo della questione già correttamente risolta dalla Corte d’appello. Il quarto motivo, infine, è manifestamente infondato: ogni aspetto del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se la motivazione è immune da contraddizioni o manifeste illogicità. La conferma dell’assetto sanzionatorio è adeguatamente fondata sulla gravità della condotta, sulla veemenza dell’aggressione, sulle conseguenze lesive, sul numero degli aggressori e sulla presenza di armi. Segue la condanna alle spese processuali e all’ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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