Furto energia elettrica aggravante configurabile senza nocumento utenti (Cass. pen. Sez. VII n. 28162 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di energia elettrica, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti. Rileva, infatti, non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto ai vizi deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando estranea la doglianza meramente assertiva che non si confronti con la motivazione del giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di furto pluriaggravato. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30.09.2025, ha confermato la decisione di condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la manifesta illogicità. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i profili di doglianza, pervenendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte rileva che la motivazione della Corte territoriale, svolta in particolare a pag. 2 della sentenza impugnata, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione di vizio deducibile delineata dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorrente, osserva la Corte, non si confronta con tale motivazione se non mediante doglianze meramente assertive. Il motivo è quindi dichiarato manifestamente infondato.

Il secondo motivo investe la configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di furto di energia elettrica, la suddetta aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti. Il criterio dirimente non è l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, bensì la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale l’energia viene così distolta. Sul punto la Corte richiama il precedente di Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422 – 01.

Il terzo motivo attiene alla recidiva. La Corte rileva che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne. Il giudice ha verificato che la pregressa condotta criminosa era indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, la quale aveva influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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