Misure cautelari, interrogatorio preventivo e reati connessi: prevale il titolo più grave (Cass. pen. Sez. II n. 27301 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la regola generale dell’interrogatorio di garanzia preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione quando il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi, per taluno dei quali sia prevista una deroga. Deve riconoscersi prevalenza al più grave reato ritenuto a ciò ostativo dal legislatore, in funzione della prevalente esigenza di mantenere riservata l’iniziativa cautelare unitaria. Il tribunale del riesame che, pur non riconoscendo la gravità degli indizi su alcuni capi, affermi la legittimità dell’omissione dell’interrogatorio in relazione al capo riconducibile al catalogo dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non incorre in vizio logico o giuridico. In sede di legittimità il controllo resta circoscritto all’esame dell’atto impugnato, senza revisione degli elementi fattuali né riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame ha annullato, limitatamente ad alcuni capi, l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal GIP, confermandola invece per i capi concernenti estorsione, riciclaggio e minaccia per costringere a commettere un reato. Il riesame aveva riconosciuto un grave quadro indiziario quanto a fatti del 2/12/2024, allorché, secondo il racconto ritenuto credibile della persona offesa, a seguito della ricezione su un conto corrente di un bonifico di provenienza illecita, il ricorrente aveva posto in essere un’intensa attività di coartazione, inducendo la persona offesa ad effettuare due prelievi.
Il ricorso è fondato su quattro motivi: l’illegittimità dell’emissione della misura senza interrogatorio preventivo; l’erronea qualificazione giuridica dei fatti; la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e l’omessa considerazione delle prove a discarico; l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il principio secondo cui la regola dell’interrogatorio di garanzia preventivo non opera quando la domanda cautelare riguardi una pluralità di reati connessi, per taluno dei quali sia prevista una deroga: prevale il reato più grave, in funzione dell’esigenza di mantenere riservata l’iniziativa cautelare unitaria, come affermato da Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025.
Il tribunale del riesame, pur non avendo riconosciuto la gravità degli indizi per alcuni capi, ha ritenuto legittima l’omissione dell’interrogatorio sul rilievo che il delitto contestato al capo 1) è riconducibile al catalogo dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., desumendo la pericolosità del ricorrente dai precedenti penali specifici e dalle modalità del fatto. La Corte reputa la motivazione congrua e insindacabile, con conseguente sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ribadisce che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare, non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali né lo spessore degli indizi: esso è circoscritto alla verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, secondo Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017. La qualificazione del capo 1) come estorsione è sorretta dalle dichiarazioni della persona offesa e dai riscontri, nonché dal principio per cui non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tutto annullata, essendo sufficiente che la richiesta sia accolta anche per mera convenienza, per evitare un male apparentemente più grave (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019).
Le censure sulla qualificazione delle condotte di cui ad alcuni capi sono inammissibili per difetto di interesse, a seguito dell’annullamento dell’ordinanza per tali contestazioni: l’interesse concreto e attuale sussiste solo quando l’impugnazione incida sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019).
Anche il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, perché generici e volti a contestare il merito: l’ordinanza ha dato adeguatamente conto dell’attendibilità del racconto, della pluralità dei riscontri e della concretezza del pericolo di reiterazione, nonché dell’adeguatezza e proporzionalità della misura. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari