Furto di energia elettrica e consapevolezza dell’allaccio abusivo (Cass. pen. Sez. VII n. 5349 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione, anche se realizzato da terzi. La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. Irrilevante è, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. Il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da adeguata motivazione quando la Corte territoriale evidenzi la grave illiceità della condotta complessivamente emersa.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e in appello, per il reato di furto di energia elettrica. Nell’immobile che aveva occupato insieme alla compagna era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, attraverso il quale funzionavano gli apparecchi interni all’abitazione. I giudici di merito hanno ritenuto che l’imputato fosse pienamente consapevole dell’illegittima fruizione dell’energia.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione e falsa applicazione di legge in punto di affermata responsabilità, e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere prevalenti sulle aggravanti contestate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La sentenza di appello, conforme a quella di primo grado, ha accertato che l’imputato era pienamente consapevole della illegittima fruizione dell’energia elettrica presso l’abitazione in cui viveva, mediante allaccio diretto alla rete, attraverso cui funzionavano gli apparecchi elettrici interni. Tale accertamento è conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata, secondo cui risponde del reato colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo, anche se realizzato da terzi (Sez. V n. 24592 del 30.04.2021).
Quanto al secondo motivo, la Corte muove dal presupposto che la speciale tenuità del danno richieda un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio, valutando non solo il valore della cosa sottratta ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno. Sul punto richiama Sez. IV n. 6635 del 19.01.2017 e Sez. Un. n. 35535 del 12.07.2007.
La Corte territoriale, allineandosi a tale indirizzo, ha escluso l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. considerando che si tratta di reato a consumazione progressiva. Il ricorrente si è limitato a censurare l’iter motivazionale, senza illustrare adeguatamente le ragioni della asserita minima rilevanza economica del danno.
Adeguata motivazione è stata ritenuta sussistente anche in ordine al diniego della prevalenza delle riconosciute circostanze generiche, avendo la Corte di appello evidenziato la grave illiceità della condotta complessivamente emersa dalla ricostruzione dei fatti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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