Continuazione e medesimo disegno criminoso: non basta la tendenza a delinquere (Cass. pen. Sez. 7 n. 10395 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, sia in fase di cognizione sia in fase esecutiva, postula la preesistenza di un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto nelle sue linee essenziali, che non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. È inammissibile, per aspecificità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso che ripropone censure meramente fattuali, senza confrontarsi con le argomentazioni logiche e motivate del giudice dell’esecuzione, il quale abbia escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso valorizzando la notevole distanza cronologica e geografica tra gli episodi.
Il Fatto
Il ricorrente, tramite difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra reati giudicati con sentenze separate.
Il giudice dell’esecuzione aveva motivato il diniego evidenziando la notevolissima distanza cronologica tra gli episodi, commessi a quasi dieci anni l’uno dall’altro, e la loro commissione in due regioni differenti e distanti, ritenendo insussistenti gli indici sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il ricorso, ha premesso che l’unico motivo proposto risultava aspecifico e meramente fattuale, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice dell’esecuzione con corretti argomenti giuridici. La dedotta illegittimità del diniego della continuazione non si confrontava con il puntuale argomentare del provvedimento impugnato, che aveva logicamente evidenziato la notevolissima distanza cronologica e geografica tra gli episodi.
I giudici di legittimità hanno ribadito che l’unicità di disegno, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto. Essa non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, giacché il programma di vita delinquenziale esprime un’opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza in relazione alle varie occasioni.||DSML||>
Deve escludersi che tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica. Il fine specifico, che individua una programmazione e deliberazione unitaria, non può essere confuso con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, secondo un parametro opposto rispetto a quello sotteso alla continuazione, ispirato al favor rei.
La Corte ha concluso che un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il medesimo disegno criminoso, che richiede che i successivi reati fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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