Errore di fatto revocatorio escluso quando la decisione ha contenuto valutativo (Cass. pen. Sez. 5 n. 8206 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile l’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo: in tal caso si è al cospetto di un errore di giudizio, non emendabile in sede di rescissione. Sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ivi inclusa la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di un’inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati. Restano altresì esclusi gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, che vanno fatti valere, anche se risoltisi in travisamento del fatto, soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza parzialmente riformata in appello, per i reati di cui ai capi 1) e 47), relativi rispettivamente all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e all’associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. A seguito del giudizio di legittimità, la Prima sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza limitatamente al capo 1), rigettando il ricorso per il resto.
Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la sentenza di annullamento aveva omesso di valutare le doglianze relative alla contestazione associativa di cui all’art. 416-bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere oggetto anch’essa di nuova e compiuta valutazione. Ulteriore travisamento era ravvisato nelle dichiarazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia, asseritamente convergenti senza un effettivo esame delle doglianze difensive.
La Motivazione della Corte
La Quinta sezione penale ha preliminarmente inquadrato i confini dell’istituto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l’errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la causa dell’errore sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva degli atti interni al giudizio di legittimità. Nel caso di specie, le censure del ricorrente non si confrontavano con la sentenza impugnata, non essendo ravvisabile alcuna svista o equivoco sul contenuto degli atti, ma piuttosto una diversa valutazione del compendio fattuale.
Con riferimento alla dedotta omissione sulla contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., la Corte ha rilevato che la sentenza di annullamento era stata chiara nel delimitare il perimetro del giudizio rescissorio: il rinvio era stato disposto solo per il capo 1), atteso che la motivazione sulla partecipazione all’associazione di tipo mafioso era stata ritenuta esauriente. Il giudice del rinvio era stato pertanto invitato ad approfondire l’eventuale partecipazione del ricorrente ad entrambe le strutture associative solo con riguardo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Quanto al lamentato travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte ha osservato che la censura era manifestamente infondata: la mancanza di autonomia genetica della fonte dichiarativa non era stata oggetto del ricorso originario, sicché non poteva ravvisarsi un errore di fatto in chiave omissiva. Le ulteriori doglianze attenevano a una diversa valutazione del compendio probatorio, non condivisa dal ricorrente, ma non integravano un effettivo travisamento del dato processuale.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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