Riesame reale, l’indagato non proprietario deve provare il diritto alla restituzione (Cass. pen. Sez. III n. 9790 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti cautelari reali la legittimazione astratta a proporre riesame, attribuita dall’art. 322 cod. proc. pen., non basta a fondare l’ammissibilità dell’impugnazione. Occorre un interesse concreto ed attuale, requisito generale previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che in materia di sequestro preventivo si identifica con la restituzione del bene. L’indagato che non sia titolare della cosa deve allegare e dimostrare, a pena di inammissibilità, la relazione con il bene e il titolo che fonda la pretesa restitutoria, non essendo sufficiente la mera qualifica di indagato né il rapporto di fatto di abitazione privo di titolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 2 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale il 27 giugno 2024. Il provvedimento aveva sottoposto a vincolo sette unità immobiliari, finalizzate alla confisca diretta del profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato per aver alienato gli immobili al fine di sottrarsi al pagamento dell’IRPEF.
Gli immobili erano divenuti di proprietà di una società di diritto polacco, di cui l’indagato era legale rappresentante. Avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., la sussistenza del proprio interesse in ragione del rapporto di abitazione con il bene, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari e l’insussistenza del fumus.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra legittimazione e interesse ad impugnare. L’art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate al riesame reale — l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione — mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato su un interesse concreto ed attuale.
Il Collegio richiama l’ormai consolidato orientamento secondo cui l’indagato non titolare del bene può impugnare solo se vanta un interesse corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento, individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell’11.01.2021; Sez. 3, n. 3602 del 16.01.2019; Sez. 3, n. 47313 del 17.05.2017). In materia cautelare reale, inoltre, non è configurabile un interesse volto a contestare il fumus commissi delicti, poiché una pronuncia favorevole non produrrebbe effetti vincolanti nel giudizio di merito (Sez. 5, n. 22231 del 17.03.2017).
La Corte ribadisce che l’interesse non può presumersi dalla legittimazione: è onere di chi impugna dedurre, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la propria relazione con la cosa sequestrata.
Nel caso concreto i beni erano divenuti di proprietà della società per effetto delle alienazioni poste in essere dal ricorrente, il quale aveva agito in proprio e non in veste di legale rappresentante. Anche accogliendo le prospettazioni difensive, gli immobili sarebbero stati restituiti alla società e non all’indagato: manca dunque l’interesse al gravame. Né rileva il rapporto di abitazione, non essendo indicato né dimostrato un titolo idoneo, reale o obbligatorio, a qualificare la detenzione e a radicare il diritto alla restituzione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.