Furto di energia elettrica e concorso dell’occupante consapevole nell’allaccio abusivo (Cass. pen. Sez. VII n. 35533 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio l’occupante che consapevolmente si avvalga di un allaccio abusivo alla rete pubblica, quand’anche materialmente realizzato da altri. La consapevolezza dell’illecito e l’uso protratto dell’energia distratta dal pubblico servizio integrano il concorso nel reato, non una mera responsabilità di posizione. La disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. si applica ai soli procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi dal 1 gennaio 2020. È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna di un imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., avente a oggetto energia elettrica. L’allaccio abusivo alla rete era stato realizzato dalla moglie dell’imputato durante un periodo di detenzione di quest’ultimo; l’uomo aveva poi abitato l’immobile per circa due mesi.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazioni di legge e vizi di motivazione sulla ritenuta responsabilità, insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, e mancata dichiarazione dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento del termine di due anni nel giudizio d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto, per portata pregiudiziale in rito, il terzo motivo. Rileva che il reato è stato contestato e accertato come commesso il 7 luglio 2016, con conseguente inapplicabilità della disciplina dell’improcedibilità dell’azione penale. L’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 134 del 2021, si applica ai soli procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020, come disposto dal terzo comma del medesimo art. 2. Il motivo è dunque manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la difesa sosteneva che l’imputato non potesse rispondere del furto, essendo l’allaccio realizzato da altri e configurando al più una responsabilità di posizione. La Corte osserva che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi della materia, accertando che il furto di energia elettrica è stato commesso dal prevenuto, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio in ragione dell’allaccio abusivo alla rete Enel.

Decisiva è la consapevolezza dell’uso: il prevenuto si è avvalso dell’energia distratta dal pubblico servizio, in quanto abitante nell’immobile servito dall’allaccio, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fosse stato materialmente realizzato da altri. La Corte richiama Sez. V n. 24592 del 30.04.2021, dep. 2022, Bellofiore e Sez. IV n. 48592 del 07.11.2023, Macrì. La motivazione dei giudici di merito è coerente e non manifestamente illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è estrinsecamente aspecifico, non confrontandosi con la ratio decidendi impugnata. La Corte territoriale ha escluso elementi positivamente apprezzabili e ha valutato le modalità della condotta: l’essere stata tenuta durante gli arresti domiciliari, la condotta anteatta di soggetto pluripregiudicato per reati specifici di furto di energia elettrica e quella susseguente, caratterizzata da ulteriori illeciti. Sul punto richiama Sez. IV n. 26319 del 17.06.2025, Amato, Sez. IV n. 19364 del 14.03.2024, Della Fazio, Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013, Leonardo e Sez. U n. 8825 del 27.10.2016, dep. 2017, Galtelli.

All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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