Maltrattamenti: la genitorialità condivisa non basta dopo la convivenza (Cass. pen. n. 9442/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, per i fatti commessi prima della modifica legislativa del 2025, la genitorialità condivisa non è sufficiente, in assenza di matrimonio e dopo la cessazione della convivenza, a integrare il rapporto familiare richiesto dall’art. 572 cod. pen. Gli obblighi derivanti dalla filiazione riguardano il rapporto tra ciascun genitore e il figlio e non determinano, di per sé, l’insorgenza di un reciproco vincolo familiare tra i genitori. La successiva estensione legislativa dell’art. 572 cod. pen. al non più convivente legato alla vittima da vincoli nascenti dalla filiazione non può essere applicata retroattivamente, trattandosi di modifica in malam partem. L’esclusione dei maltrattamenti non impedisce di verificare se le medesime condotte integrino differenti fattispecie, tra cui gli atti persecutori.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell’imputato per maltrattamenti assistiti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna. La contestazione riguardava un periodo compreso tra maggio 2022 e marzo 2023 e comprendeva un episodio di lesioni verificatosi in un parco, oltre a minacce, molestie, ingiurie, telefonate insistenti e messaggi successivi alla cessazione della convivenza. Le condotte erano state ritenute riconducibili a un sistema di maltrattamenti anche in considerazione della genitorialità condivisa.
Il ricorrente contestava, tra l’altro, la configurabilità del delitto di maltrattamenti, sostenendo che le condotte fossero state realizzate quando la convivenza era ormai cessata e che la sola esistenza di un figlio comune non potesse fondare il rapporto familiare richiesto dall’art. 572 cod. pen. Veniva inoltre contestata l’aggravante dei maltrattamenti assistiti e chiesta una diversa qualificazione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione individua il punto decisivo non nelle censure relative alla ricostruzione dei singoli episodi, ma nella qualificazione giuridica complessiva della condotta. Dalla sentenza impugnata risultava infatti che tutte le condotte rilevanti erano state realizzate dopo la cessazione della convivenza tra i partner. La discrasia cronologica riscontrata nella ricostruzione di uno degli episodi viene invece considerata una mera imprecisione materiale, irrilevante rispetto alla tenuta complessiva della motivazione.
La Corte ricostruisce quindi l’evoluzione della giurisprudenza sull’art. 572 cod. pen. Un precedente orientamento ammetteva la configurabilità dei maltrattamenti anche in assenza di convivenza quando la genitorialità condivisa si inserisse in una precedente relazione sentimentale idonea a fondare un vincolo solidaristico. Tale indirizzo, tuttavia, è stato progressivamente superato. L’orientamento divenuto dominante ritiene infatti irrilevanti, ai fini della fattispecie, i soli vincoli di filiazione: gli obblighi di mantenimento e formazione dei figli non determinano un rapporto reciproco tra i genitori, poiché il soggetto direttamente interessato resta il figlio comune.
Applicando il diritto vigente al momento dei fatti, la Cassazione conclude che, in mancanza di matrimonio e una volta cessata la convivenza more uxorio, la genitorialità condivisa non poteva integrare il rapporto familiare necessario per l’applicazione dell’art. 572 cod. pen. La legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha successivamente esteso la fattispecie anche al non più convivente quando agente e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, ma tale modifica non rileva nel giudizio perché successiva ai fatti e sfavorevole all’imputato.
L’esclusione della qualificazione come maltrattamenti non comporta tuttavia il venir meno di ogni possibile responsabilità per le condotte contestate. La Corte annulla quindi la sentenza limitatamente al fatto qualificato ai sensi dell’art. 572 cod. pen. e rinvia alla Corte di appello affinché verifichi la configurabilità di differenti fattispecie, espressamente indicando quella degli atti persecutori. Restano assorbite le ulteriori censure, mentre diviene irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale relativa alle lesioni contestate.
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