Resistenza a un agente: torna possibile la tenuita’ (Corte cost. n. 172/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice. Cade cosi’ il divieto assoluto di riconoscere la particolare tenuita’ del fatto quando si procede per violenza o minaccia e per resistenza commesse contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.
La norma. L’articolo 131-bis del codice penale permette al giudice di non punire chi ha commesso un reato quando l’offesa e’ di particolare tenuita’. Il terzo comma elenca pero’ alcune eccezioni per titolo di reato: in quei casi la tenuita’ era esclusa in partenza, qualunque fosse la vicenda concreta. Tra queste figuravano la violenza o minaccia e la resistenza a pubblico ufficiale, se il fatto era commesso contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze era imputata di resistenza aggravata una donna incensurata. Nell’ottobre 2019 aveva toccato piu’ volte con un dito il torace di un agente della Polizia di Stato e lo aveva poi colpito con uno schiaffo al volto, per opporsi all’atto con cui l’agente le impediva di entrare a una manifestazione politica: la struttura aveva gia’ raggiunto la capienza massima. Il giudice ha riqualificato il fatto come violenza a pubblico ufficiale e ha ritenuto sussistenti gli elementi della particolare tenuita’: la donna era di corporatura minuta, gia’ affetta da patologia oncologica, aveva agito con forza modesta e non per turbare la manifestazione, ma per parteciparvi.
Il dubbio del giudice. Il divieto di legge impediva pero’ di applicarla. Il Tribunale ha allora sollevato questione di legittimita’ costituzionale per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, indicando reati di gravita’ pari o maggiore che restano invece esimibili. Il confronto principale era con l’articolo 338 del codice penale, cioe’ la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Il quadro cambiato nel 2022. Fino al 2022 la tenuita’ operava per i reati con pena massima non superiore a cinque anni. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha spostato il criterio: ora conta il minimo di pena, che non deve superare i due anni. Per questa via e’ entrato nell’area della non punibilita’ il reato dell’articolo 338, punito con la reclusione da uno a sette anni, che prima ne era fuori. La violenza e la resistenza contro gli agenti sono invece rimaste escluse perche’ indicate per nome tra le eccezioni.
Il ragionamento della Corte. I reati degli articoli 336 e 337, primo comma, sono puniti da sei mesi a cinque anni e hanno gli stessi elementi costitutivi dell’articolo 338: violenza o minaccia contro il pubblico ufficiale e scopo di alterare l’azione amministrativa. Nell’articolo 338 la condotta colpisce pero’ un organo pubblico collegiale, e proprio per questo il legislatore ha previsto una pena piu’ severa. E’ allora manifestamente irragionevole ammettere la tenuita’ per il reato piu’ grave e negarla per quello meno grave. La Corte precisa che nemmeno l’aggravante introdotta nel 2025 dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, cambia il risultato: pur essendo un’aggravante a effetto speciale, non porta il minimo di sei mesi oltre l’anno previsto per l’articolo 338.
Il precedente del 2021. Con la sentenza n. 30 del 2021 la Corte aveva ritenuto legittima l’esclusione. Quella decisione non viene rinnegata: la Corte ne conferma la sostanza, ma rileva che l’irrazionalita’ e’ nata dopo, per effetto del mutato quadro normativo. Anche se fosse un semplice difetto di coordinamento, l’incoerenza va a scapito dell’imputato.
Cosa cambia in pratica. Il giudice che procede per violenza o resistenza contro un agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria puo’ ora valutare se il fatto sia di particolare tenuita’. Non si tratta di una impunita’ automatica: restano da verificare gli altri presupposti dell’articolo 131-bis. La Corte non ha invece deciso la seconda questione, sull’aggravante prevista dall’articolo 339 per i fatti commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico: e’ rimasta assorbita.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/172
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.