Furto, legittimato alla querela anche il detentore qualificato del bene (Cass. pen. Sez. IV n. 30899 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il bene giuridico protetto dal delitto di furto non è costituito soltanto dalla proprietà e dagli altri diritti reali o personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso come detenzione qualificata, cioè come autonoma relazione di fatto con la cosa che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione non richiede la diretta e fisica disponibilità del bene e può configurarsi anche in assenza di un titolo giuridico. Ne consegue che è legittimato a proporre querela anche il detentore qualificato, quale il preposto, il responsabile dell’esercizio commerciale o il custode, pur quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario. La doglianza che si limiti a contestare la mancanza di tali poteri, senza confrontarsi con l’accertata detenzione qualificata, è aspecifica.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo era stato tratto in arresto per essersi impossessato, in concorso con altri, di alcuni tubi di rame prelevati da un residence.

Il reato di furto aggravato era stato ritenuto procedibile sulla base della querela proposta dal preposto dell’impresa proprietaria della struttura. Avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., deducendo con un unico motivo la violazione di legge, perché la querela sarebbe stata sporta da un soggetto privo di legittimazione e di poteri di rappresentanza, quale il custode dell’impresa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, come definito dalle Sezioni Unite n. 40354 del 2013. Il furto protegge non solo la proprietà e i diritti reali e personali di godimento, ma anche il possesso, inteso come detenzione qualificata: una relazione autonoma di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne e che non presuppone necessariamente la diretta disponibilità fisica del bene né l’esistenza di un titolo giuridico.

Da tale premessa deriva che, in caso di sottrazione di cose esistenti in un esercizio commerciale o in altro luogo di attività d’impresa, è persona offesa legittimata alla querela anche il responsabile dell’esercizio che abbia l’autonomo potere di custodire, gestire o alienare la merce. Su questa linea la giurisprudenza successiva ha riconosciuto la legittimazione del responsabile della sicurezza, pur privo dei poteri di rappresentanza del proprietario, e del custode di uno stabilimento, in quanto titolare di una posizione di detenzione materiale qualificata (Sez. V n. 55025 del 2016, Mocanu; Sez. V n. 3736 del 2018, Lafleur; Sez. II n. 38255 del 2024, Di Gaetano).

Il fondamento della legittimazione risiede nel pregiudizio meritevole di tutela che tali soggetti subiscono per effetto della sottrazione del bene loro affidato. La Corte ribadisce dunque che titolare di una detenzione qualificata sui beni è legittimato a proporre querela.

Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato che la querela proveniva da un soggetto titolare di una detenzione qualificata. Il ricorrente non si confronta con tale affermazione: si limita a sostenere che la querela, essendo stata proposta dal custode anziché dal proprietario o da un rappresentante, sarebbe priva di effetti. La doglianza è quindi aspecifica e in contrasto con i principi consolidati, con specifico riferimento al custode. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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