Chat criptate estere e accesso all’algoritmo: nessuna violazione della difesa (Cass. pen. Sez. VI n. 30892 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di comunicazioni digitali, l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati: il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura e una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, neppure parzialmente. La presunzione di legittimità dell’attività compiuta all’estero ai fini dell’acquisizione di elementi istruttori e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della correttezza della procedura escludono la paventata violazione del diritto di difesa. La doglianza sulla mancata disponibilità della password, sollevata tardivamente dopo l’udienza del riesame e formulata in modo generico, è inammissibile. In tema di esigenze cautelari, la valutazione del concreto rischio di recidiva è incensurabile in cassazione quando ancorata a indici fattuali congrui e non manifestamente illogici.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 390 cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa ex art. 416-bis 1 cod. pen., per avere agevolato la latitanza di un esponente apicale di una cosca di ‘ndrangheta.
Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in ordine alla utilizzabilità delle chat estrapolate all’estero e alla sua identificazione come utilizzatore di un determinato ID, nonché in relazione all’aggravante e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, la doglianza relativa alla mancata disponibilità della password necessaria ad aprire i files viene ritenuta tardivamente proposta, perché sollevata solo dopo l’udienza del riesame, e comunque generica, per essere riferita a files di cui non è stato indicato il contenuto.
Quanto alle ulteriori censure, la Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite “Gjuzi”, secondo cui l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo di cifratura non determina una violazione dei diritti fondamentali. Il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura e una chiave errata non può decriptarlo nemmeno parzialmente: il pericolo di alterazione dei dati va escluso in assenza di specifiche allegazioni di segno contrario.
Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi. Operano la presunzione di legittimità dell’attività compiuta all’estero ai fini dell’acquisizione degli elementi istruttori e la competenza del giudice straniero sulla correttezza della procedura. Ne deriva l’esclusione della prospettata violazione del diritto di difesa. Parimenti, con argomentazioni esaustive e ancorate al dato istruttorio, il giudice della cautela ha indicato una serie di elementi sintomatici, almeno a livello indiziario ex art. 273 cod. proc. pen., della riconducibilità della identità digitale al ricorrente: il richiamo a dati personali, a vicende familiari e ai rapporti con il latitante è stato ritenuto logicamente non censurabile.
Il secondo motivo difetta di carenza di interesse: la misura degli arresti domiciliari è applicabile sulla sola base della pena edittale prevista per il reato provvisoriamente contestato, a prescindere dalla configurabilità dell’aggravante. In ogni caso la motivazione non presenta profili di illogicità manifesta, avendo i giudici chiarito che il ricorrente agì non solo nell’interesse del latitante, ma anche con l’intenzione specifica di agevolare la cosca.
L’ultimo motivo, in tema di esigenze cautelari, è reiterativo e propone una lettura alternativa degli elementi fattuali non consentita in sede di legittimità. Il rischio di recidiva è stato desunto dal concreto modus agendi del ricorrente e dalla sua persistente vicinanza ai contesti di criminalità organizzata, desunti anche dalla disponibilità di strumenti di comunicazione criptati. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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