Riduzione dell’attenuante per la dissociazione solo sull’utilità obiettiva della collaborazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 9803 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante speciale della dissociazione, disciplinata dall’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione prestata dall’autore del reato. Essa non può essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato, alla capacità a delinquere dell’imputato o alle motivazioni che hanno determinato alla collaborazione. Non rilevano altresì fattori esterni che dall’utilità obiettiva prescindono, quali il bisogno processuale dei riscontri o il tempo impiegato dal Pubblico ministero per la loro acquisizione. La minore riduzione di pena deve essere sorretta da una motivazione logica e congrua, ancorata esclusivamente al dato dell’utilità della collaborazione stessa.
Il Fatto
Con sentenza del 2 febbraio 2023, il G.u.p. del Tribunale di Napoli, in rito abbreviato, dichiarava il ricorrente colpevole di omicidio, condannandolo alla pena principale finale di dieci anni di reclusione. Il giudice di primo grado riconosceva le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e la diminuente di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., ma nella sola misura di un terzo. La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza dell’11 settembre 2025, confermava la decisione, rigettando la richiesta del ricorrente di vedersi riconoscere l’attenuante nella massima estensione, con riduzione di pena pari a due terzi.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale nella massima estensione, alla luce della decisività del contributo dichiarativo offerto, anche contro sé stesso.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione penale ha preliminarmente ricordato che la misura della diminuzione della pena per ciascuna circostanza attenuante costituisce oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui obbligo motivazionale non richiede l’analitica enunciazione di tutti gli elementi astrattamente rilevanti, ma solo l’illustrazione di quelli determinanti. La valutazione, tuttavia, è insindacabile in sede di legittimità solo qualora gli elementi indicati siano conformi al dato normativo e la valutazione sia immune da vizi logici, come affermato da Sez. 3, n. 6877 del 2017.
La Corte ha richiamato il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’attenuante della dissociazione si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione. Essa non può essere disconosciuta o ridimensionata in ragione della gravità del reato, della capacità a delinquere o delle motivazioni che hanno indotto l’imputato a collaborare, come precisato da Sez. 2, n. 18875 del 2021, da Sez. 2, n. 34148 del 2015 e da Sez. 6, n. 10740 del 2011.
Le decisioni di merito sono risultate non conformi a tali principi. Il giudice di primo grado aveva giustificato la riduzione inferiore facendo leva sulla brutalità dell’azione commessa in pubblica via, richiamando cioè specifici indici di gravità del fatto, in sé incontestabili ma inidonei a guidare la discrezionalità sul punto. Il giudice d’appello, pur abbandonando tale impostazione, aveva stimato le dichiarazioni collaborative come non decisive, poiché il Pubblico ministero aveva atteso oltre otto anni prima di esercitare l’azione penale, essendo stati acquisiti decisivi riscontri solo con l’ingresso di ulteriori propalazioni.
La Corte ha evidenziato l’erroneità di tale ragionamento: l’indefettibilità dei riscontri rispetto ai correi, richiesta dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., costituisce regola cardine del sistema probatorio, ma il suo rispetto non incide sul valore della collaborazione. Il valore può essere inficiato solo dal contenuto intrinseco degli elementi di corroborazione, se dissonanti. È pertanto manifestamente illogico misurare la decisività della collaborazione sul metro del lasso temporale impiegato per l’assunzione dei riscontri.
Accertato il difetto di una logica e congrua giustificazione della minore incidenza della riduzione di pena, la Corte di legittimità ha precisato di non poter procedere essa stessa alla delibazione dei fattori rilevanti, dovendo necessariamente annullare la decisione impugnata con rinvio alla sede rescissoria per una nuova valutazione, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei criteri indicati, conformemente a Sez. 1, n. 26538 del 2023. Poiché l’accoglimento riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all’affermazione di penale responsabilità.
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Nota della Redazione
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