Potere-dovere del giudice d’appello sui benefici e rilievo d’ufficio della prescrizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 1093 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere del giudice di appello in tema di applicazione dei benefici di legge si connota come un potere-dovere, in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall’imputato. Il mancato esercizio di tale potere-dovere, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione della “non decisione”, costituisce motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione. La presenza di un ricorso non manifestamente infondato, che instaura un valido rapporto processuale di impugnazione, impone al giudice di legittimità il rilievo d’ufficio della estinzione per prescrizione del reato, anche oltre i limiti del motivo proposto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, pronunciando sull’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a numerosi reati di truffa, rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in due anni di reclusione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con il quarto motivo la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto sia con l’atto d’appello sia con la memoria difensiva contenente le conclusioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il quarto motivo di ricorso non manifestamente infondato, rilevando come la sentenza impugnata fosse priva di qualsiasi valutazione in ordine alla prognosi circa la possibile ricaduta nel delitto e ai motivi che avevano indotto i giudici di merito a negare il beneficio.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 22533 del 2019, la Corte ha affermato che l’esercizio del potere del giudice di appello in tema di benefici di legge si connota come un dovere, la cui omissione, non accompagnata da motivazione, costituisce motivo di annullamento. Nel caso di specie, il ricorrente aveva espressamente sollecitato l’esercizio di tale potere con le conclusioni sottoposte alla Corte territoriale, senza ricevere alcuna risposta.
La presenza di un valido rapporto processuale di impugnazione in ordine alla residua contestazione ha imposto il rilievo officioso della estinzione per prescrizione anche del reato di cui al capo 65, risultando decorso il termine massimo, considerate le sospensioni, il 13 gennaio 2025, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il residuo reato estinto per prescrizione.
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Nota della Redazione
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