Gara autonoma oltre i limiti dell’autorizzazione regionale: illegittimità del bando quinquennale (TAR Campania n. 175 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione aggiudicatrice che, a fronte di una esigenza transeunte determinata dalla sospensione giudiziale di una precedente fornitura, intenda procedere ad acquisto autonomo deve contenere l’iniziativa entro i limiti fissati dall’autorizzazione della centrale di committenza regionale. Ove questa abiliti la stazione appaltante per il solo tempo e quantità strettamente necessari, è illegittimo il bando che preveda una fornitura di durata quinquennale, perché l’autorizzazione non può estendersi a coprire un assetto contrattuale stabile e di lungo periodo. Il ricorso alla procedura negoziata senza bando, oggi disciplinata dall’art. 76 d.lgs. n. 36/2023, consente la stipula del contratto-ponte in alternativa alla proroga tecnica, ma la scelta tra le soluzioni alternative resta vincolata alla coerenza con l’esigenza che la giustifica.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una precedente procedura indetta dalla centrale di committenza regionale e aggiudicata a un’altra impresa, aveva ottenuto l’annullamento di quella aggiudicazione con una sentenza del giudice amministrativo, poi impugnata davanti al Consiglio di Stato. Nelle more della definizione del giudizio, la stazione appaltante aziendale ha indetto una nuova procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura quinquennale di reattivi e sistemi diagnostici, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente ha impugnato il bando, unitamente alla successiva autorizzazione regionale all’espletamento in autonomia, deducendo il difetto di competenza della stazione appaltante, l’illegittimità della scelta di bandire una gara di lungo periodo anziché una gara-ponte e, con motivi aggiunti, il carattere escludente di alcune clausole della lex specialis. La richiesta cautelare è stata dapprima accolta con decreto presidenziale e poi confermata con ordinanza collegiale, al fine di mantenere integra la res adhuc integra.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra la decisione sul primo ordine di censure e lo accoglie. La questione giuridica riguarda l’ampiezza dell’autorizzazione rilasciata dalla centrale di committenza regionale e la sua attitudine a legittimare una procedura autonoma di durata quinquennale.
Il Collegio ricostruisce il quadro: la procedura negoziata senza bando consente la stipula del contratto-ponte in alternativa alla proroga tecnica, quando occorra garantire il servizio nel tempo necessario all’indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l’aggiudicatario della gara sub iudice. La scelta tra le soluzioni alternative è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa.
Tale discrezionalità, tuttavia, incontra un limite preciso. Nella specie, la procedura impugnata si sovrappone, per un lotto, alla gara già indetta dalla centrale regionale per la fornitura di sistemi diagnostici da destinare alla stessa azienda sanitaria. La fornitura precedente era stata aggiudicata ma l’aggiudicazione è stata annullata in sede giurisdizionale, rendendo necessario assicurare il reperimento dei prodotti nelle more del giudizio.
L’autorizzazione regionale, per come formulata, collega espressamente l’indizione della procedura autonoma a una esigenza transeunte, per il tempo e le quantità strettamente necessari al regolare svolgimento delle attività assistenziali, con inserimento di una clausola risolutiva espressa. È irragionevole, osserva il Tribunale, ritenere che una siffatta autorizzazione possa estendersi a coprire una fornitura quinquennale.
Il Collegio aggiunge una considerazione di sistema: la durata quinquennale imporrebbe agli operatori di rappresentarsi che il contratto, con estrema probabilità, potrebbe concludersi in un tempo assai più ristretto. Il bando risulta quindi illegittimo per contrasto con i limiti e la ratio dell’autorizzazione, peraltro rilasciata in data successiva. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è accolto con assorbimento delle ulteriori censure.
Nota della Redazione
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