Utilizzo di graduatorie di altri enti e criteri di scelta discrezionali (TAR Campania n. 168 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di avvalersi della graduatoria di un concorso espletato da altra amministrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 3/2003 e dell’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003, ha natura discrezionale e soggiace ai principi dell’art. 97 Cost., in particolare alla regola della concorsualità. Il regolamento dell’ente che fissa i criteri di scelta può attribuire rilievo autonomo al criterio della vicinanza ovvero a quello dell’analoga entità demografica, essendo i medesimi utilizzabili anche in forma combinata e senza ordine preferenziale. La motivazione che valorizzi la maggiore similarità dimensionale tra i due enti costituisce supporto ragionevole alla scelta, non sindacabile nel merito se i dati non sono smentiti. La omogeneità dei profili professionali va valutata in relazione alla trasposizione automatica delle qualifiche nel sistema di classificazione e all’assenza di allegazioni su significative disomogeneità nei requisiti di accesso o nelle competenze.
Il Fatto
La ricorrente, classificatasi al quinto posto tra gli idonei non vincitori di un concorso indetto da un Comune per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/vigilanza, ha impugnato gli atti con cui un diverso Comune ha individuato e utilizzato la graduatoria di un terzo ente, in luogo di quella in cui ella è inserita.
Il Comune utilizzatore aveva motivato la scelta in ragione della distanza sostanzialmente equivalente tra i due enti e della popolazione più numerosa di quello prescelto, più vicina alla propria consistenza demografica. La ricorrente ha dedotto la violazione del regolamento comunale, l’illegittimo prevalere del solo criterio demografico e la disomogeneità tra i profili professionali messi a confronto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità con precedenti pronunce su fattispecie sovrapponibili. Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 3, comma 61, legge n. 350/2003, l’art. 9, legge n. 3/2003 e l’art. 14, comma 4 bis, d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
Da tali disposizioni emerge che l’ente, in presenza di un accordo tra le amministrazioni interessate, può discrezionalmente determinarsi nel senso di utilizzare la graduatoria di altro ente ancora efficace. La scelta resta assoggettata ai principi dell’art. 97 Cost. e alla regola della concorsualità, teleologicamente rivolta alla selezione dei candidati più meritevoli.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha rilevato che il regolamento comunale riserva ampia discrezionalità all’ente nella combinazione del criterio della vicinanza con quello dell’analoga entità demografica. I due criteri non sono elencati secondo un ordine preferenziale e l’amministrazione può fondare la scelta su uno solo di essi, essendo utilizzabili anche in forma combinata. Nel caso concreto il Comune ha ritenuto prevalente il criterio demografico, motivando in ragione della popolazione significativamente più numerosa dell’ente prescelto. Tali dati non sono stati smentiti in ricorso e costituiscono ragionevole supporto alla scelta.
Quanto al secondo motivo, relativo alla pretesa disomogeneità dei profili, il Collegio ha osservato che l’area degli istruttori ricomprende, secondo la tabella di trasposizione automatica, anche la precedente categoria, e che il profilo di agente di polizia locale è annoverato tra quelli della categoria. La ricorrente non ha allegato significative disomogeneità nei requisiti di accesso o nelle competenze richieste.
Per tali ragioni il ricorso è stato respinto. Il Tribunale non ha provveduto sulle spese di lite, non essendosi costituita alcuna delle parti intimate.
Nota della Redazione
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