Ottemperanza al giudicato sulle spese e termine ex art. 14 d.l. n. (TAR Campania n. 166 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore di spese processuali liquidate in una sentenza del giudice amministrativo non è creditore ai sensi della legge n. 89/2001, poiché il titolo azionato è una pronuncia del medesimo Tribunale relativa alla condanna alle spese. Il caso esula quindi dalla previsione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 e non va disposta alcuna sospensione del giudizio di ottemperanza. Sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e, decorsi inutilmente i 120 giorni dalla notifica della sentenza ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. Spetta all’amministrazione, e non al ricorrente, provare l’avvenuto adempimento. All’inerzia consegue la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Un avvocato agisce per l’ottemperanza al giudicato discendente da una sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 1203 del 13 febbraio 2025, emessa in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89/2001.

Il ricorrente chiede che sia dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di pagare la somma liquidata a titolo di spese processuali, pari a € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, maggiorata degli interessi legali, con nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale dell’8 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto una questione preliminare. Il ricorrente non è creditore ai sensi della legge n. 89/2001, perché il titolo azionato è una sentenza dello stesso Tribunale relativa alla parte concernente la condanna alle spese processuali. Il caso esula dunque dalla previsione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, con la conseguenza che non va disposta alcuna sospensione del giudizio.

Superata la questione preliminare, il Collegio rileva che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. Verifica poi i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato in atti, ed è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Su quest’ultimo punto il Tribunale richiama la regola dell’onere probatorio: la parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza. L’inerzia dell’amministrazione è dunque accertata.

Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica a cura di parte se anteriore. Entro tale termine il Ministero dovrà pagare la somma liquidata a titolo di spese processuali, € 500,00, maggiorata delle voci accessorie dovute per legge — rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA — nonché dell’importo del contributo unificato versato, € 300,00, il tutto con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato e sino al soddisfo, in conformità all’art. 112, comma 3, c.p.a.

Il Tribunale accoglie infine la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta, con il compito di provvedere al pagamento una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione. Il compenso commissariale è liquidato in € 1.000,00 e le spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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