Destituzione per furto d’acqua illegittima per difetto di proporzionalità (C.G.A.R.S. n. 232 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica e organizzativa in materia disciplinare è pieno ed effettivo: non si sostituisce alla valutazione dell’Amministrazione, ma ne verifica i presupposti di fatto, la logicità della motivazione e la proporzionalità tra sanzione e infrazione. Ogni forma di destituzione automatica conseguente a condanna penale è incompatibile con l’ordinamento: l’Amministrazione deve compiere una valutazione autonoma e concreta della condotta. La destituzione irrogata senza motivare lo scostamento dalla prassi delle sanzioni conservative in casi analoghi o più gravi integra eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia ha impugnato davanti al C.G.A.R.S. la sentenza con cui il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto il ricorso di un Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, annullando il decreto di destituzione dal servizio.
La sanzione espulsiva era stata irrogata all’esito di un procedimento disciplinare avviato dopo una condanna penale irrevocabile per furto d’acqua, applicata su richiesta delle parti a sei mesi di reclusione e duecento euro di multa. Il dipendente aveva dedotto davanti al giudice di primo grado la tardività del procedimento, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi o più gravi sanzionati in modo conservativo. Il TAR aveva rigettato il motivo sulla tardività, accogliendo invece gli altri. Il Ministero ha proposto appello principale; il dipendente ha resistito e ha proposto appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, prospettata dalla stessa Amministrazione appellante che aveva segnalato un successivo procedimento disciplinare per i medesimi fatti. L’eccezione è respinta. L’eventuale accoglimento del gravame comporterebbe la reviviscenza del provvedimento espulsivo originario, con risoluzione retroattiva del rapporto di lavoro. La mera esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, è atto dovuto e non integra acquiescenza.
Nel merito, l’appello principale è infondato. Il Ministero sosteneva che la sanzione espulsiva fosse di natura vincolata per il reato di furto e che la valutazione sulla gravità dei fatti fosse insindacabile. La Corte respinge questa impostazione: il sindacato giurisdizionale in materia disciplinare è pieno e si estende ai presupposti di fatto, alla ragionevolezza della motivazione e alla coerenza tra infrazione e sanzione.
L’argomento della vincolatività contrasta con i principi costituzionali. Richiamando la Corte Costituzionale n. 268/2016, il Collegio ribadisce l’illegittimità di ogni forma di destituzione automatica conseguente a condanna penale e la necessità di un procedimento disciplinare nel quale l’Amministrazione valuti in concreto la condotta, alla luce di tutti gli elementi del caso.
Nel caso specifico, l’Amministrazione ha omesso quella valutazione complessiva. Ha applicato la sanzione massima senza ponderare elementi decisivi: la natura del fatto, commesso al di fuori del servizio; la sua oggettiva tenuità; l’assenza di danno diretto per l’Amministrazione; la carriera pregressa specchiata del dipendente. Soprattutto, non ha motivato la ragione per cui si è discostata dalla prassi, documentata in atti, di irrogare sanzioni conservative in casi analoghi o più gravi, quali peculato, truffa o furti commessi in servizio.
La marcata e immotivata difformità di trattamento costituisce figura sintomatica di eccesso di potere per irragionevolezza e violazione della parità di trattamento. La destituzione risulta manifestamente sproporzionata e illegittima. L’appello incidentale è invece dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: l’annullamento della destituzione ha effetto ripristinatorio pieno e automatico, con ricostruzione della carriera ex tunc, salvo l’aliunde perceptum. La domanda di condanna proposta in via preventiva è priva di interesse attuale; l’improcedibilità del motivo principale assorbe quelli subordinati.
Nota della Redazione
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