Garanzia autonoma e exceptio nullitatis della clausola anatocistica (Cass. civ. Sez. I n. 10786 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, fatta valere per resistere in cassazione, non si dimostra con la sola notificazione della cessione al debitore ceduto, ma esige la prova dell’effettiva stipulazione del contratto di cessione e del concreto trasferimento della titolarità del credito. La relativa carenza probatoria attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione ed è rilevabile d’ufficio. L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante non opera quando l’eccezione investe la nullità del contratto-base o di sue clausole per violazione di norme imperative: il garante è quindi legittimato a opporre la nullità della clausola anatocistica non fondata su uso normativo e l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti.

Il Fatto

Una banca ottenne un decreto ingiuntivo per il saldo passivo di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, azionando anche la garanzia prestata da alcuni soggetti in qualità di fideiussori della società correntista. Il Tribunale, in sede di opposizione, revocò il decreto e accolse le ragioni degli opponenti, qualificando la garanzia come fideiussione.

La Corte di appello ribaltò l’esito, qualificando l’impegno come contratto autonomo di garanzia e negando ai garanti la possibilità di sollevare eccezioni relative ai rapporti principali di conto corrente. Uno dei garanti ricorse per cassazione con cinque motivi. La cessionaria del credito, tramite la propria mandataria, si costituì con atto denominato “controricorso”, affermando di essere subentrata alla banca cedente nella titolarità del credito.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale, il Collegio esamina pregiudizialmente la posizione della cessionaria. La costituzione, benché non destinataria della notificazione del ricorso, va qualificata come intervento ex art. 111 cod. proc. civ.. Chi resiste in qualità di successore a titolo particolare deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la prova dei presupposti della successione nel processo, ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (Cass. n. 5478 del 2024).

La cessionaria non ha assolto questo onere. L’estratto di Gazzetta Ufficiale attestante l’avviso di cessione, prodotto con il controricorso, dimostra solo l’avvenuta notificazione della cessione al debitore ceduto. La Corte distingue nettamente questo requisito — necessario per l’efficacia della cessione e per escludere il carattere liberatorio del pagamento al cedente — dalla prova dell’effettiva stipulazione del contratto e del conseguente trasferimento del credito, prova necessaria quando la qualità di cessionario sia contestata dal debitore. La carenza probatoria è rilevabile d’ufficio e l’intervento è dichiarato inammissibile.

La Corte affronta poi la contestazione sollevata dal garante per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. L’indirizzo che vieta nuove eccezioni in tale memoria non è decisivo nella specie, perché solo per effetto del controricorso il ricorrente si è trovato di fronte a un soggetto diverso da quello nei cui confronti aveva notificato il ricorso. Una lettura costituzionalmente orientata, ex art. 24 Cost., impone di ammettere la contestazione.

Sui motivi di merito, il primo e il secondo sono inammissibili: il primo introduce questioni nuove non trattate in appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso; il secondo sollecita una rivisitazione dell’interpretazione contrattuale riservata al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici.

I motivi terzo, quarto e quinto sono fondati. Le Sezioni Unite n. 3947 del 2010 hanno precisato che l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia trova un limite, tra l’altro, quando l’eccezione attenga alla nullità del contratto-base o di sue clausole per contrarietà a norme imperative. La clausola anatocistica non fondata su uso normativo viola l’art. 1283 cod. civ. e la sua nullità è eccepibile dal garante, poiché altrimenti il creditore otterrebbe, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta. Parimenti eccepibile è l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti, ex art. 1284, comma 3, cod. civ.

Il ricorso è dunque accolto nei motivi terzo, quarto e quinto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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