Inammissibile il ricorso che chiede la rivalutazione delle prove in doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 10790 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nell’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito e può essere censurata, in sede di legittimità, solo attraverso il vizio di motivazione. Il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, contrapponendone uno difforme, poiché l’esame e la valutazione delle prove sono sottratti al sindacato di legittimità. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che, pur deducendo formalmente la violazione di legge, si risolva in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, a maggior ragione in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da tre contribuenti, nella qualità di associati di una Onlus, avverso gli avvisi di accertamento per II.DD. e per ritenute non operate e non versate relativi al periodo di imposta 2007, nonché avverso gli avvisi emessi nei loro confronti per il recupero del reddito da partecipazione non dichiarato.
I giudici di appello ritenevano fondate le riprese fiscali, poiché l’associazione non aveva comprovato i requisiti per fruire delle agevolazioni spettanti alle ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi; resisteva l’Amministrazione finanziaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i contribuenti denunciavano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6, 10 e 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997, in combinato disposto con l’art. 111-bis del T.U.I.R., lamentando l’illegittima riqualificazione della Onlus in società commerciale. Con il secondo motivo deducevano la violazione dell’art. 10 del medesimo decreto, in combinato disposto con l’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973 e con gli artt. 3 e 8 del d.P.R. n. 602/1973, censurando l’imputazione dell’omessa effettuazione e del mancato versamento delle ritenute, che il giudice di appello aveva ritenuto assorbita.
La Corte ha dichiarato entrambe le censure inammissibili. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge postula un problema interpretativo della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta appartiene alla valutazione del giudice di merito, censurabile solo attraverso il vizio di motivazione (Cass. n. 26110 del 2015).
Ha poi ribadito che il ricorrente non può contrapporre all’apprezzamento dei giudici del merito una diversa lettura degli elementi di prova, poiché l’esame e la valutazione delle prove sono sottratti al sindacato di legittimità, restando riservata al giudice di merito la scelta delle risultanze idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 2017).
Nel caso concreto, entrambi i motivi, benché formalmente dedotti come violazione di legge, si risolvevano in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie già esaminate in regime di doppia conforme. La Corte ha inoltre evidenziato come i giudici di appello avessero accertato la sostanziale inesistenza della vita associativa, l’assenza del libro soci e dei verbali, lo svolgimento di attività retribuita da parte di soci, volontari e amministratori, la presenza di dipendenti in nero e di spese non inerenti, elementi dai quali emergeva che l’ente costituiva una mera facciata per godere impropriamente delle agevolazioni fiscali.
Quanto alla seconda contestazione, la Corte ha precisato che, in presenza di dipendenti in nero, l’obbligo di effettuare e versare le ritenute consegue al disconoscimento del regime di favore. All’originaria inammissibilità del ricorso è seguita l’irrilevanza della produzione delle sentenze depositate dai ricorrenti, con condanna degli stessi al rimborso delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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