Motivazione apparente e adesione acritica ai motivi di appello (Cass. civ. Sez. V n. 10785 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, riduce al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Integra error in procedendo e comporta la nullità della sentenza la motivazione che, pur graficamente esistente, consista in una mera adesione acritica ai motivi di appello, senza indicazione delle ragioni giuridiche o fattuali della riforma.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la C.t.r. Sicilia aveva accolto l’appello della società contribuente, riformando integralmente la decisione di primo grado che aveva a sua volta accolto solo parzialmente il ricorso avverso un avviso di accertamento in materia di IRES, IVA e IRAP. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi; la società si è difesa con controricorso.

Il giudice di seconde cure ha ritenuto illegittimo, e per di più integralmente illegittimo, il recupero operato dall’Amministrazione, accogliendo l’originario ricorso introduttivo. L’Agenzia contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., va letto in complementarietà con quello dei motivi di ricorso: esso rende intelligibili le censure e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso. Nella specie, dal confronto tra il contenuto della sentenza di primo grado, i motivi di appello e le ragioni del decisum è possibile ricostruire la vicenda e individuare la specifica censura rivolta alla pronuncia impugnata.

Nel merito il motivo è fondato. La C.t.r., dopo aver sinteticamente esposto le ragioni del giudice di prime cure e i motivi di gravame, si è limitata ad affermare che la sentenza impugnata era erronea e illegittima e che doveva essere riformata totalmente, con integrale accoglimento del ricorso introduttivo.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 07.04.2014 e la Sez. U. n. 22232 del 03.11.2016, la Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur materialmente dotato di argomentazioni, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché espone considerazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. La motivazione perplessa e incomprensibile è sostanzialmente omogenea a quella apparente: in entrambi i casi l’anomalia integra error in procedendo e comporta la nullità della sentenza.

Quanto alla motivazione per relationem, il difetto o l’apparenza si valutano di per sé, con esclusivo riferimento al contenuto oggettivo della sentenza, indipendentemente dalla circostanza che essa sia stata redatta ricopiando altri atti (Sez. U. n. 642 del 16.01.2015). La sentenza che si limiti a riprodurre un atto di parte non è nulla a condizione che le ragioni della decisione siano attribuibili all’organo giudicante e risultino chiare, univoche ed esaustive (Cass. n. 29082 del 06.10.2022). È invece nulla la sentenza motivata mediante mera adesione acritica all’atto di impugnazione, senza indicazione delle ragioni di condivisione (Cass. n. 20648 del 14.10.2015; Cass. n. 7402 del 23.03.2017).

Nel caso concreto la C.t.r. ha prestato adesione acritica a tutti i motivi di appello, senza confronto con quanto esposto dalla C.t.p. a fondamento dell’accoglimento parziale e con le controdeduzioni dell’Ufficio, né ha indicato il percorso logico seguito. Risulta incomprensibile il ragionamento che ha condotto alla riforma totale. La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *