Estinzione per tardività della riassunzione e infondatezza dell’appello nel giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 10008 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine per la riassunzione del processo sospeso, previsto in novanta giorni dall’art. 80, comma 1, c.p.a., è dimezzato a quarantacinque giorni dall’art. 87, comma 3, c.p.a. e ha natura perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza determina l’estinzione del giudizio. Nel merito, la giurisdizione estesa al merito consente al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione inadempiente senza che gli sia opposta alcuna riserva di amministrazione, ma non consente di riproporre contestazioni che la parte avrebbe dovuto far valere nel giudizio di merito, anche se svoltosi davanti a giurisdizione diversa. Le eccezioni relative alla titolarità dell’obbligazione, non sollevate in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, restano precluse, essendo il titolo divenuto inoppugnabile. In sede di ottemperanza trovano ingresso solo le vicende estintive del credito successive alla formazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
Un Comune, facente parte di un Ambito Territoriale Sociale, aveva aderito a un avviso INPS per il finanziamento di un progetto di assistenza domiciliare. Sul presupposto dell’ammissione al finanziamento stipulava un Accordo di Partenariato con una cooperativa sociale affidataria dei servizi. A fronte dei servizi resi, la cooperativa otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento in solido con il Comune capofila dell’Ambito, titolo che il Comune appellante non opponeva.
La cooperativa agiva quindi in ottemperanza davanti al TAR per ottenere l’esecuzione del decreto. Il TAR accoglieva il ricorso, dichiarava l’obbligo del Comune di dare esecuzione al titolo, nominava un commissario ad acta e fissava l’astreinte. Il Comune proponeva appello, contestando la legittimazione passiva, la titolarità dell’obbligazione e la nomina del commissario. Nelle more, questa Sezione sospendeva il giudizio in attesa della definizione del giudizio civile di opposizione promosso dal Comune capofila.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitempo l’eccezione di tardività della riassunzione, sollevata dalla parte appellata, e la ritiene fondata. Il Collegio richiama l’art. 80, comma 1, c.p.a., che impone di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, e ne ribadisce la natura perentoria richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2024.
Nei giudizi di ottemperanza, però, il termine è dimezzato dall’art. 87, comma 3, c.p.a. e si riduce a quarantacinque giorni, come precisato dalla Ad. Plen., ord. n. 28 del 2014. Nel caso di specie il termine scadeva il 14 luglio 2025 e non è stato rispettato. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
La Sezione osserva comunque, in via di ulteriore argomentazione, che l’appello è infondato nel merito. La sentenza del Tribunale che ha definito l’opposizione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo la cooperativa ricevuto il pagamento, e ha respinto la richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione passiva dei Comuni, rilevando che la titolarità della situazione dedotta attiene al merito e deve essere provata e tempestivamente dedotta da chi la eccepisce.
Su questa base il Consiglio di Stato ricostruisce i limiti della giurisdizione estesa al merito. Il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione inadempiente, ma in sede di ottemperanza è preclusa ogni contestazione che la parte avrebbe potuto far valere nel giudizio di merito, anche quando questo si sia svolto davanti a una giurisdizione diversa. Il decreto ingiuntivo presupponeva l’accertamento, sia pure sommario, della titolarità dell’obbligazione in capo al Comune appellante. Le eccezioni sulla titolarità andavano sollevate in sede di opposizione; non essendosi il Comune avvalso di tale strumento, la condanna è divenuta inoppugnabile e ha acquisito l’autorità di cosa giudicata sostanziale. Solo le vicende estintive del credito successive al titolo possono trovare ingresso in ottemperanza.
La decisione del TAR, compresa la nomina del commissario ad acta, avrebbe meritato conferma. Nulla sulle spese, poiché l’estinzione dipende dall’inattività delle parti.
Nota della Redazione
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