Giudizio di ottemperanza e criteri di stima del commissario ad acta (Cons. Stato n. 5594 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta è vincolato ai criteri di stima contenuti nel giudicato, anche quando la loro applicazione si traduca in una ricostruzione sintetica per comparazione. È ammissibile il ricorso a un criterio correttivo del valore medio di mercato, purché fondato sulle caratteristiche di pregio del bene, in particolare sulla sua posizione centrale. Le censure che contestino in modo generico il metodo di calcolo senza allegare alcun principio di prova circa l’esistenza di atti di compravendita più adeguati sono meramente esplorative e vanno respinte. La mancata impugnazione specifica del capo che esclude l’applicazione di una norma determina l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità. Il difetto di giurisdizione, nei giudizi di impugnazione, è rilevato solo se dedotto con specifico motivo.

Il Fatto

Con sentenza del TAR Campania n. 4674 del 2014 sono stati annullati gli atti di una procedura espropriativa per la realizzazione di un parcheggio, con condanna del Comune alla restituzione dell’immobile e al risarcimento del danno da occupazione illegittima, fatta salva la possibilità di adottare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.lgs. n. 327 del 2001.

Con successiva sentenza n. 283 del 2020, il TAR ha annullato il decreto di acquisizione limitatamente ai criteri di quantificazione dell’indennità, nominando commissario ad acta il Provveditore interregionale per le opere pubbliche. Il commissario ha depositato la relazione conclusiva e la delibera con cui ha liquidato la somma comprensiva di interessi. La ricorrente ha contestato il quantum; il TAR ha respinto il reclamo e la parte ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l’art. 9 c.p.a., nei giudizi di impugnazione il difetto è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo che ha statuito sulla giurisdizione: l’eccezione formulata dal Comune nella sola memoria di costituzione non è idonea. La giurisdizione amministrativa è pertanto radicata.

Nel merito, il primo motivo contesta la stima del commissario sotto due profili. Quanto all’ubicazione, la parte sostiene l’erroneità del criterio correttivo, ma si limita a dolersi che esso sarebbe stato inutile ove fossero rinvenuti lotti ubicati in posizione centrale. Si tratta di censura generica, priva di principio di prova sull’esistenza di simili atti, non più contestata dal primo giudice con statuizione non impugnata.

La Corte osserva che il correttivo ha operato in senso favorevole alla parte: rispetto al valore medio dei fondi limitrofi, pari a 50 €/mq, il commissario ha quadruplicato il parametro fino a 200 €/mq proprio in ragione delle caratteristiche di pregio e della posizione centrale del fondo. Difetta dunque la dimostrazione che il criterio abbia prodotto un risultato più sfavorevole.

Quanto alla mancata considerazione della stima comunale e della c.t.u. del 2003, il giudice rileva che la sentenza ottemperanda aveva perimetrato l’indagine ad atti di compravendita di immobili con caratteristiche simili, ai quali il commissario si è legittimamente attenuto. La mancata utilizzazione di quei dati è pertanto irrilevante ai fini della corretta esecuzione del giudicato.

Il secondo motivo è meramente ripetitivo del primo. Il terzo, relativo agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., è inammissibile per difetto di specificità: la parte non ha impugnato il capo che ha escluso l’applicazione della norma, sul rilievo che la sentenza ottemperanda è stata pubblicata prima dell’entrata in vigore della disposizione introdotta dal d.l. n. 132 del 2014.

L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda. Resta fermo che l’infondatezza dell’impugnazione non incide sulla decisione che sarà adottata dalla Corte d’Appello nel giudizio ancora pendente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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