Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 2030 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando il creditore abbia notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, senza che l’Amministrazione abbia adempiuto. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza, condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La funzione commissariale, affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo a liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, per il valore di euro 500,00 per ogni annualità lavorata in qualità di docente precario a tempo.
Il titolo esecutivo, notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14 marzo 2025, è passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di Cancelleria del 23 ottobre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento, né è stato rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge. Il ricorso è stato quindi notificato il 25 novembre 2025. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti di causa risultano integrati tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e la rituale notificazione del ricorso.
Il profilo centrale è il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997, che impone alle Amministrazioni di completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro 120 giorni dalla notifica del titolo. Tale termine è decorso inutilmente, senza che l’Amministrazione abbia dato corso all’esecuzione.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha condannato il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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