Gestione abusiva di rifiuti: reato proprio non presuppone la qualifica imprenditoriale (Cass. pen. Sez. VII n. 499 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall’art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006, può essere commesso da chiunque svolga l’attività di gestione, anche di fatto o in modo secondario, non essendo richiesta la qualifica imprenditoriale. La fattispecie ha natura di illecito istantaneo e si perfeziona con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma. Resta esclusa dall’orbita della rilevanza penale unicamente la condotta connotata da assoluta occasionalità, non la mera occasionalità, dovendo l’attività essere indice di un minimum di organizzazione che ne lasci desumere la reiterazione. Nelle ipotesi di trasporto abusivo di rifiuti, la confisca obbligatoria del mezzo consegue alla condanna a norma dell’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 ed è disposta anche in assenza di un precedente sequestro.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 07/05/2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 25/10/2022 nei confronti di due imputati, alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006, in relazione all’attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso congiunto per cassazione, deducendo quattro motivi: la non riferibilità del reato a soggetti privi della qualifica imprenditoriale; la natura meramente occasionale della condotta e un asserito travisamento della prova; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena; l’illegittimità della confisca dell’autocarro, mai sottoposto a sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152/2006 è diretta, a differenza della successiva lettera b), nei confronti di chiunque svolga attività di gestione di rifiuti in assenza di titolo abilitativo, non essendo necessaria la qualifica imprenditoriale. Il collegio ha richiamato sul punto un costante orientamento di legittimità, tra cui Sez. 3 n. 4770 del 26/01/2021 e Sez. 3 n. 29992 del 24/06/2014.

La Corte ha inoltre escluso che le condotte contestate potessero qualificarsi come preparatorie rispetto a un abbandono, non oggetto di contestazione, posto che le attività di raccolta, trasporto e recupero sono autonomamente previste dalla norma e sufficienti a integrarne la tipicità.

Con riguardo al secondo motivo, il collegio ha ribadito la natura di illecito istantaneo della contravvenzione, che si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato. Il reato può essere commesso anche di fatto o in modo secondario, purché l’attività non sia del tutto occasionale. La sentenza ha richiamato gli indici sintomatici della illecita gestione elaborati dalla giurisprudenza, tra cui la provenienza imprenditoriale del rifiuto, l’eterogeneità e la quantità dei materiali, il numero dei soggetti coinvolti e l’impiego di un veicolo adeguato. Nel caso concreto, la condotta aveva ad oggetto circa 500 kg. di rifiuti di composizione eterogenea, e la dedotta assoluta occasionalità risultava enunciata ma non argomentata.

Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile: le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di benevola concessione, ma richiedono elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008. La Corte territoriale aveva motivato l’esclusione richiamando i precedenti dell’uno e la già valutata incensuratezza dell’altro mediante la sospensione della pena.

Infine, la confisca è stata ritenuta legittima: l’art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 ne impone l’applicazione alla sentenza di condanna per il reato di trasporto illecito di rifiuti, anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro. La doglianza è stata dichiarata aspecifica per non aver indicato la proprietà del mezzo né argomentato sulla buona fede di un eventuale terzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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