Notifiche postali e giudizio in assenza richiedono prova dell’effettiva conoscenza (Cass. pen. Sez. I n. 9883 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni a mezzo posta, quando l’atto non sia consegnato al destinatario per rifiuto, temporanea assenza o assenza o inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura, la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale. È necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, poiché solo tale adempimento garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa. Ne discende che è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio, nel giudizio in assenza, ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza. A tal fine non è presupposto idoneo la notifica dell’atto al difensore d’ufficio, quando non risulti l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra legale e assistito.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con sentenza del Tribunale di Monza, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a farfalla con lama di dieci centimetri. La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna.

Il ricorrente ha denunciato inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del procedimento ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. L’imputato, identificato dalla polizia giudiziaria, aveva eletto domicilio presso la propria residenza; gli atti erano stati notificati con immissione nella cassetta della posta e restituiti al mittente, mentre l’imputato risultava senza fissa dimora e con residenza fittizia.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il principio posto a fondamento della decisione è quello già affermato nella Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024: nelle notificazioni a mezzo posta, la spedizione della raccomandata con comunicazione dell’avvenuto deposito non basta a provare il perfezionamento della procedura. Occorre la dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Nel caso concreto, il giudice di merito non ha correttamente valorizzato il fatto che l’imputato non aveva ricevuto gli atti notificati, in particolare l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione diretta a giudizio. Restava quindi il dubbio che egli avesse avuto conoscenza del contenuto di tali atti, tanto più che le notifiche avevano trovato compiuta giacenza presso un indirizzo di residenza non più attuale.

La Corte esclude che, ai fini della dichiarazione di assenza, possa valere la notifica degli atti al difensore d’ufficio. Era emerso, infatti, che non vi era stata alcuna effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’indagato, idonea a ritenere con certezza che quest’ultimo avesse avuto conoscenza del procedimento.

Richiamando la Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, la Corte ribadisce che è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo o della volontà dell’imputato di sottrarvisi. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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