Gestione di affari altrui e amministratore di fatto: opponibilità del collaudo (Cass. civ. Sez. III n. 7864 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi si ingerisce nella gestione di una società, in assenza di una qualsiasi investitura assembleare, può essere considerato amministratore di fatto della società stessa. La gestione di affari altrui non è incompatibile con l’assunzione dell’amministrazione di fatto, poiché gli artt. 2028 e ss. cod. civ. reputano l’assunzione non autorizzata della gestione idonea a far sorgere in capo al gestore gli obblighi tipici del mandato. Ne consegue che il verbale di accettazione e collaudo sottoscritto dall’amministratore di fatto è opponibile alla società gerita, senza che sia necessaria la ratifica ai sensi dell’art. 2032 cod. civ., che nulla aggiunge a una gestione già perfetta.
Il Fatto
Una società affidava a un’altra l’installazione e la fornitura di un servizio televisivo destinato ai clienti di una struttura ricettiva. Un contratto di locazione operativa, connesso alla fornitura, veniva stipulato con un intermediario finanziario, cui la struttura si obbligava a versare un canone mensile per trentasei mesi.
Lamentando l’inadempimento della fornitrice, la struttura la conveniva in giudizio per il rimborso dell’importo versato e il risarcimento del danno. La fornitrice resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il canone annuale, sostenendo il rinnovo tacito del contratto. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava quella riconvenzionale. La Corte d’appello riformava la decisione, rigettando entrambe le domande: qualificato il contratto come appalto di servizi e applicato l’art. 1665, terzo comma, cod. civ., riteneva che il verbale di consegna contenesse un’accettazione senza riserve dell’opera.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la qualificazione del soggetto che aveva sottoscritto il verbale di consegna, sostenendo che il Tribunale lo avesse definito utile gestore solo con riguardo alla stipulazione del contratto di fornitura e che la diversa qualifica di amministratore di fatto costituisse una riqualificazione d’ufficio vietata.
La Corte rigetta la censura. Il giudice di primo grado si era limitato a definire l’intervenuto utile gestore al fine di qualificare il titolo che lo legittimava a intervenire in giudizio. Richiamando Cass. n. 28819 del 2008, la Corte osserva che la gestione di affari altrui dà luogo a un’amministrazione di fatto della società: gli artt. 2028 e ss. cod. civ. reputano l’assunzione non autorizzata della gestione idonea a far sorgere in capo al gestore gli obblighi tipici di chi ha ricevuto un valido incarico, con rilievo sul piano della responsabilità contrattuale.
Quanto alla necessità di una ratifica, il motivo è infondato. Ribadito che l’utile gestore è stato ritenuto amministratore di fatto, è fuori luogo pretendere la ratifica per rendere opponibile alla società gerita il verbale di accettazione e collaudo. L’art. 2032 cod. civ. stabilisce che la ratifica produce gli effetti del mandato, ma essa non aggiunge nulla a una gestione già perfetta: il gestore è già di per sé soggetto alle medesime obbligazioni. Richiamata Cass. n. 3225 del 1995, la Corte esclude che la ratifica fosse necessaria.
Infondato è anche il motivo sulla qualificazione del contratto. Il giudice d’appello è libero di dare al rapporto una qualificazione giuridica difforme da quella del primo giudice, con il solo limite di non introdurre nuovi elementi di fatto e di non mutare l’effetto giuridico perseguito dalla parte. La ricorrente si duole della sola riqualificazione, senza dedurre che il giudice abbia inciso sui fatti allegati o modificato petitum o causa petendi, né che sul punto si fosse formato il giudicato (Cass. n. 6716 del 2018).
Sul motivo concernente la qualificazione come appalto, la Corte richiama il duplice passaggio della qualificazione contrattuale: l’accertamento della comune volontà dei contraenti è riservato al merito, mentre l’inquadramento nello schema legale è verificabile in legittimità (Cass. n. 27290 del 2021). La ricorrente non ha confutato la ricostruzione della volontà delle parti né ha dedotto la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ., sicché le censure sono inammissibili. Il rigetto delle censure precedenti comporta l’inammissibilità del motivo che presupponeva il loro accoglimento.
Nota della Redazione
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