Compensi all’avvocato, spese generali dovute anche in caso di pattuizione (Cass. civ. Sez. II n. 24007 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali, il rimborso forfetario delle spese generali del 15% previsto dall’art. 2 del D.M. n. 55/2014 è dovuto anche quando il compenso sia stato determinato da un accordo tra le parti, poiché la norma ne impone l’obbligatorietà a prescindere dalla pattuizione sul quantum. La pattuizione negoziale resta il criterio privilegiato di determinazione del compenso e non può essere modificata dal giudice per adeguarla al decoro professionale, non avendo le tariffe forensi funzione di tutela dell’interesse generale della collettività. L’art. 13-bis della legge n. 247/2012, in materia di equo compenso, non ha natura interpretativa né valore retroattivo e non è applicabile ai rapporti professionali cessati prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
Un avvocato ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per un credito di circa 47.482,90 euro, maturato per prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in favore di una banca sulla base di un contratto di assistenza professionale risalente al 1996, rinnovabile annualmente.
La banca propose opposizione, eccependo l’improponibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito e chiedendo in via subordinata che il compenso fosse liquidato secondo una convenzione operativa del 2013 e il relativo allegato tariffario. Il Tribunale accolse parzialmente l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la banca al pagamento di 3.230,00 euro, oltre interessi, compensando le spese. L’avvocato ricorse per cassazione con diciassette motivi; la banca resistette e propose ricorso incidentale con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama i principi già enunciati in numerosi precedenti tra le stesse parti sulla medesima vicenda sostanziale, ai quali intende dare continuità. Passando all’esame dei motivi, affronta anzitutto l’eccezione di vizio di costituzione del giudice, sollevata per la prima volta con memoria ex art. 378 c.p.c.: il vizio, correlato alla violazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione alla collegialità prevista dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, è una nullità insanabile che può essere fatta valere solo con il ricorso per cassazione, non essendo stato dedotto né col ricorso principale né con quello incidentale, né rilevabile d’ufficio.
Quanto all’assunto frazionamento del credito, il Tribunale aveva accertato che si trattava di una pluralità di crediti discendenti da incarichi professionali distinti, ancorché regolati da convenzioni tariffarie reiterate, e quindi non riconducibili a un unico rapporto obbligatorio. La Corte ribadisce che le domande relative a diritti di credito distinti, anche se basati su un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte in giudizi separati, salvo che risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Sul piano sostanziale, l’ordinanza impugnata aveva escluso che fosse intervenuto un mutuo consenso sulla proposta modificativa del 2013, richiamata dall’accordo liquidatorio del 2015 per le attività successive al 30.6.2014. La Corte conferma la clausola pattizia come criterio privilegiato di determinazione del compenso, non sindacabile dal giudice per adeguamento ai minimi tariffari, e ribadisce l’inapplicabilità dell’equo compenso ai rapporti cessati prima del 1.1.2018.
Il diciassettesimo motivo è invece fondato: poiché l’ordinanza ha ritenuto perfezionato l’accordo liquidatorio che richiamava la convenzione del 2013, quando esso fu sottoscritto era già in vigore il D.M. n. 55/2014, che all’art. 2 prevede l’obbligatorietà del rimborso spese generali del 15%. La Corte accoglie pertanto tale motivo, rigetta i restanti e il ricorso incidentale, cassa la decisione sul punto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., riconosce in favore del ricorrente le spese generali, compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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