Conto giudiziale irregolare per mancata restituzione delle anticipazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 202 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente economo che non dimostri la restituzione, per la parte non spesa, delle somme ricevute in anticipazione al termine della gestione è irregolare e non può essere ammesso a discarico. La gestione economale è gestione di cassa in regime di anticipazione, sicché l’esposizione del conto deve assicurare la conformità della rendicontazione ai principi di chiarezza, tracciabilità e legittimità della contabilità pubblica. Non è ammessa la formazione di residui da trasferire all’agente subentrante, perché ciò determina una indebita commistione tra gestioni e tra i relativi soggetti responsabili. Costituisce altresì irregolarità, riferibile all’Amministrazione e non all’agente, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno.

Il Fatto

Il magistrato istruttore rimetteva al giudizio della Sezione il conto giudiziale reso dall’agente economo di un Comune per la gestione del fondo economale relativo al primo semestre 2018. Il conto, redatto sul modello 23, risultava sottoscritto dall’agente in data 18 dicembre 2019 e vistato dal Segretario comunale, ma non accompagnato dalla relazione dell’organo di controllo interno né dal provvedimento di approvazione. Le voci di spesa erano annotate per categoria e contenevano una voce residuale non altrimenti classificata. Alla chiusura della gestione le somme risultanti erano state trasferite all’economo subentrante senza il previo reintegro delle spese del secondo trimestre.

L’Ente, non avendo dato riscontro alle richieste istruttorie dell’aprile 2024, vi provvedeva tardivamente e solo in parte nel corso del giudizio, allegando documentazione e una relazione dell’agente, che confermava il trasferimento delle somme all’economo subentrante e giustificava le classificazioni con il sistema gestionale all’epoca in uso. Il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità del conto e, in subordine, per la sua irregolarità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal carattere della gestione economale, qualificata come gestione di cassa in regime di anticipazione: l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e il conto deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione agli scopi delle anticipazioni. Ne deriva che la rendicontazione deve rispettare i principi di chiarezza, tracciabilità e legittimità propri della contabilità pubblica, con identificazione dei beneficiari, della natura delle spese e della documentazione giustificativa.

Il Collegio ritiene assorbenti le irregolarità riscontrate. Da un lato, la genericità della voce residuale utilizzata dal sistema gestionale non ha pienamente assicurato la tracciabilità delle operazioni, pur non essendo direttamente addebitabile all’agente. Dall’altro, e in misura più grave, si pone la mancata restituzione delle anticipazioni al termine della gestione, che viola il principio contabile 4/2 punto 6.4 del d.lgs. 23.6.2011 n. 118, secondo cui i fondi anticipati all’economo devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio.

Tale omissione ha determinato una duplice conseguenza: l’irregolarità della gestione, non essendo possibile la formazione di residui da passare in carico all’agente successivo, e una indebita commistione tra la gestione scaduta e quella dell’agente subentrante, con superamento dei profili di responsabilità che devono restare suddivisi tra le singole gestioni. Non rileva, osserva la Sezione, che il passaggio sia avvenuto in piena trasparenza e risulti dal verbale di consegna.

Costituisce infine ulteriore irregolarità, riferibile all’Amministrazione, la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., relazione che avrebbe consentito di intercettare le irregolarità riscontrate. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso al discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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