Carenze motivazionali e assenza di Business Plan: parere negativo sulla costituzione di una società in house da parte di un Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 3 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costituzione di società a partecipazione pubblica, la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, verifica la conformità dell’atto deliberativo ai parametri normativi, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’Amministrazione è gravata di un onere di motivazione analitica circa la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, le ragioni di convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione. Tale onere non può ritenersi assolto da mere affermazioni astratte di vantaggio, ma richiede un’istruttoria completa e adeguata, che si sostanzi in un Business Plan o in un Piano Economico-Finanziario contenente previsioni realistiche e prudenti. Il controllo analogo, condizione per l’affidamento in house, va verificato nella sua effettiva configurazione statutaria. Il parere negativo ex art. 5, comma 3, TUSP non ha effetti interdittivi: l’Amministrazione può procedere, ma è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a dare pubblicità alla deliberazione sul proprio sito istituzionale.
Il Fatto
Il Comune di Fondachelli Fantina ha deliberato, con atti della Giunta e del Consiglio comunale, la costituzione di una società a responsabilità limitata in house, a socio unico comunale, denominata “Sviluppo Fondachelli Fantina s.r.l.”, con capitale sociale di € 10.000,00. L’oggetto sociale, come da statuto, è la valorizzazione, gestione e manutenzione dei beni agricoli di proprietà dell’Ente, con attività connesse e strumentali. Il Responsabile del Settore Amministrativo ha trasmesso gli atti alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo, ravvisando la propria competenza territoriale e la riconducibilità dell’operazione alla tipologia della costituzione di una società a partecipazione pubblica. La Sezione ha escluso che la propria cognizione possa estendersi alla verifica in concreto dei requisiti per l’affidamento in house, riservata al giudice amministrativo, circoscrivendo il sindacato alla sussistenza di una motivazione adeguata e razionale.
Esaminando il merito, il Collegio ha rilevato che le delibere e le relazioni allegate si limitano ad affermare un generico vantaggio economico per l’Ente, senza offrire elementi concreti e valutabili. In particolare, è emersa l’assenza di un Piano Economico-Finanziario o Business Plan, strumento ritenuto indispensabile per scrutinare la sostenibilità finanziaria dell’operazione sia sul piano oggettivo – capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario – sia sul piano soggettivo, in relazione alla situazione specifica dell’Ente e all’eventuale impatto di future perdite sui bilanci comunali. La Corte ha altresì evidenziato la mancata comparazione tra la soluzione prescelta e le alternative della gestione diretta o dell’esternalizzazione, nonché la mancata indicazione della copertura finanziaria complessiva dell’operazione.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che la mera previsione di ulteriori versamenti da parte del socio unico statutariamente prevista si deve confrontare con i limiti del divieto di soccorso finanziario generalizzato di cui all’art. 14 TUSP. Quanto alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la Corte ha ritenuto il requisito in re ipsa per società che operano prevalentemente a favore del socio pubblico, pur evidenziando l’assenza di forme di consultazione pubblica previste dall’art. 5, comma 2, TUSP.
In conclusione, la Sezione ha espresso parere negativo, ritenendo le deliberazioni comunali affette da carenze motivazionali e profili di incoerenza con le norme del TUSP, in particolare per l’insussistenza di un progetto finanziario che consenta uno scrutinio effettivo sulla necessità della società e sulla sostenibilità dell’operazione. La pronuncia ribadisce che l’eventuale volontà di procedere resta possibile, previa motivazione analitica del dissenso e pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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