Parere sfavorevole sul controllo delle partecipazioni societarie degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 236 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo sugli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni societarie, dirette o indirette, disciplinato dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, non si esaurisce nella verifica di legittimità, ma si indirizza alla motivazione dell’atto e alla sostenibilità finanziaria della scelta. Il comma 1 della stessa disposizione impone all’amministrazione una motivazione analitica sulle ragioni e finalità dell’operazione, anche sul piano della convenienza economica e della scelta tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. Tale onere non è soddisfatto quando manca del tutto una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’acquisizione sul mercato, ovvero un quadro di raffronto tra i costi del servizio da gestire e quelli dei gestori attuali o di un ipotetico progetto posto a base di gara. La carenza motivazionale è assorbente degli ulteriori profili critici e impone il parere sfavorevole.
Il Fatto
Un comune socio di una società di gestione del servizio idrico integrato sottopone alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui autorizza l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nei servizi di igiene urbana, tramite la partecipazione in capo alla holding pubblica. L’operazione, promossa da quest’ultima, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti nelle zone omogenee dell’area metropolitana milanese.
Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, un parere di congruità finanziaria, un benchmark territoriale, lo statuto della società e uno schema di patto parasociale. Dopo cinquantatré richieste già definite, ne pervengono dodici ulteriori sulla medesima operazione societaria, trattate congiuntamente per l’unità dell’operazione e della documentazione. Il comune chiede il parere previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica l’attività svolta come peculiare controllo preventivo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. Oggetto del controllo è l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e il suo bersaglio è la motivazione del provvedimento, secondo un orientamento consolidato nella stessa Sezione.
Il thema decidendum non è la coerenza dell’operazione con lo statuto della holding, né la sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, né il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. La Sezione dichiara questi profili assorbiti e concentra il giudizio sulle carenze motivazionali.
Il punto centrale riguarda la mancata rappresentazione del quadro economico di confronto. Nell’atto non compare alcuna valutazione comparativa, neppure di sintesi, dei costi del servizio che si prevede di gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali, né rispetto ai costi stimati di un ipotetico progetto di servizio da porre a base di gara. Manca, in sostanza, la valutazione comparativa di carattere quantitativo tra modello in house providing ed esternalizzazione, che la Sezione ha già ritenuto indefettibile con la deliberazione n. 2/2024/PASP.
La Sezione osserva che, pur non essendo l’affidamento del servizio contestuale all’acquisizione della partecipazione, l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore. Il piano industriale prefigura l’affidamento del servizio a partire dal 2026 e un incremento progressivo degli abitanti serviti fino al 2035. Tali previsioni rendono ancora più stringente l’onere motivazionale, che l’ente non assolve né nel punto dedicato alle ragioni della convenienza economica, né negli allegati.
Il principio è ribadito con la deliberazione n. 130/2025/PASP, che ha qualificato insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali relative alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Ne deriva il parere sfavorevole. Qualora l’amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni del dissenso, a darne pubblicità sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.