Cessazione della materia del contendere nel giudizio per resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 115 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la trasmissione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al decreto che ha fissato i termini, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. La cessazione della materia del contendere lascia impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura Regionale chiedeva al Giudice monocratico di fissare, nei confronti di un agente contabile esterno di un comune, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, con riferimento alla gestione di una struttura ricettiva. Domandava inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione, in caso di mancato deposito, della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente, chiedendo infine di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di presentazione del conto.

Il Giudice, con decreto, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune comunicava che, a seguito della notifica dei decreti e di un confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, le strutture interessate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura chiedeva allora la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del procedimento. Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c., che apre la fase collegiale disciplinata dall’art. 142 c.g.c.

Il Giudice richiama sul punto una pluralità di pronunce di altre Sezioni giurisdizionali regionali, che confermano l’assetto processuale appena delineato. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione fattuale che il conto relativo all’esercizio 2018 risulta trasmesso alla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione dei termini.

Da tale accertamento deriva, in coerenza con le richieste della Procura, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’interesse alla pronuncia sul merito del giudizio di resa di conto viene meno una volta che l’agente contabile abbia depositato il conto nel termine assegnato.

Il Giudice precisa tuttavia che la definizione del giudizio non esaurisce ogni controllo. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che competono al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Anche su questo punto il Collegio richiama precedenti di altre Sezioni regionali a sostegno della separazione tra la fase di cessazione del giudizio e la successiva verifica sulla regolarità del conto depositato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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