Contribuzione figurativa e valore certificativo dell’Ecocert nella pensione in cumulo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 558 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto conto certificativo (Ecocert), rilasciato dall’INPS ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88/1989, ha valore certificativo della situazione previdenziale descritta e si differenzia dall’estratto conto contributivo, di mera funzione informativa. In quanto proveniente da un ente pubblico dotato di poteri di indagine e certificazione, il documento ingenera nel lavoratore un legittimo affidamento circa l’esattezza dei dati forniti. L’ente previdenziale è pertanto tenuto, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., a risarcire il danno cagionato dall’errore, salvo che provi l’inevitabilità dello stesso e l’assenza di una causa a sé non imputabile. Nel giudizio pensionistico il giudice può fondare la decisione sugli esiti della consulenza tecnica che valorizzi i dati dell’Ecocert.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di contribuzione accreditata in tre diverse gestioni pensionistiche (FPLD, COM ed ex INPDAP), ha chiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, ai sensi della legge n. 228/2012 e della legge n. 232/2012. La domanda amministrativa risale al 14 settembre 2017. Il ricorrente ha dedotto un erroneo conteggio della retribuzione media settimanale per i periodi coperti da contribuzione figurativa a fronte di disoccupazione.
Dopo che il Tribunale di Viterbo ha declinato la giurisdizione, il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte dei conti. Il ricorrente ha richiesto la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, oltre agli accessori.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione dell’INPS sulla valenza del documento Ecocert. L’Istituto ne contestava l’inconfutabilità e la vincolatività. Il giudice la rigetta. Il documento è rilasciato su richiesta del cittadino e, per espressa previsione normativa, ha valore certificativo della posizione previdenziale. La natura certificativa è confermata dalle circolari dell’Istituto, che impongono attività di verifica dei dati prima del rilascio.
Pertanto l’estratto conto certificativo si distingue dall’estratto conto contributivo, che assolve a una mera funzione informativa e non è gravato da alcun obbligo di veridicità. I documenti provenienti da un ente pubblico devono ritenersi idonei a ingenerare nel destinatario un legittimo affidamento sulla correttezza dei dati forniti.
Su tale presupposto la Corte riconosce la responsabilità contrattuale dell’ente previdenziale, fondata sull’inadempimento dell’obbligo legale di non frustrare la fiducia dei titolari di interessi essenziali, quali quelli garantiti dall’art. 38 Cost. L’ente si esonera solo provando l’inevitabilità dell’errore a sé non imputabile. In via residuale trova applicazione il principio di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., essendo l’INPS l’unico titolare dei poteri informativi imposti dalla propria funzione.
Nel merito la Corte condivide gli esiti della consulenza tecnica. La consulente ha valorizzato i dati dell’Ecocert e ha evidenziato le plurime incongruenze nei conteggi succedutisi nel tempo. La perizia, esente da lacune e congruamente motivata, ha quantificato il trattamento dovuto in complessivi € 4.464,09, in luogo della minor somma percepita di € 3.527,26, con una differenza a credito di € 936,86 per ciascuna mensilità.
Il ricorso è pertanto accolto. La Corte dichiara il diritto alla rideterminazione della quota A relativa al FPLD e condanna l’INPS al pagamento degli arretrati maturati dal 1° settembre 2017 al 31 marzo 2021, quantificati in € 43.641,95, e di quelli dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2024, pari a € 40.753,41, oltre accessori. Le spese di lite, liquidate in € 2.500,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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