Inammissibili i ricorsi su gestione illecita di rifiuti e confisca (Cass. pen. Sez. III n. 41054 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riproporre valutazioni alternative rispetto all’accertamento di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per genericità. La censura relativa al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è proponibile per la prima volta in cassazione quando la disposizione era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello, non gravando sul giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non illogica o arbitraria. In tema di responsabilità da reato degli enti, è obbligatoria la confisca dei beni asserviti all’impresa, non rilevando la data del loro acquisto né la loro eventuale destinazione anche a un’attività regolare.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri, aveva assolto due imputati dal reato del capo D) perché il fatto non sussiste e rideterminato le pene per i reati in materia di gestione illecita di rifiuti, dichiarando la prescrizione di una posizione e confermando la condanna di un altro imputato e le statuizioni nei confronti della società per l’illecito amministrativo. I ricorsi investivano la responsabilità per il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e la misura della pena.
La società, assolta in primo grado dall’illecito amministrativo, aveva subìto la confisca dei beni utilizzati per commettere i reati e venduti con patto di riservato dominio. I ricorrenti censuravano l’accertamento di responsabilità, il trattamento sanzionatorio e la confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto tutti i ricorsi manifestamente infondati. Quanto alla responsabilità, i giudici di merito avevano accertato che la società aveva movimentato abusivamente ingenti quantità di rifiuti in un arco temporale determinato, con ruoli differenziati tra i soggetti coinvolti: il referente della società, che accettava i conferimenti da soggetti privi di autorizzazione, il responsabile della cassa e il trasportatore.
I ricorrenti non si sono confrontati con tale motivazione, ma hanno svolto considerazioni generiche: uno ha lamentato l’assenza del dolo, pur essendo il principale referente del sodalizio; un altro ha dedotto un trattamento differenziato rispetto a un coimputato assolto, senza considerare che le situazioni erano eterogenee, essendo stato il coinvolgimento di costui limitato e privo del requisito della continuità. Il trasportatore, dal canto suo, ha dedotto l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova, sebbene la vicenda fosse stata chiaramente rappresentata, avendo egli conferito i rifiuti anche dopo il sequestro della sua azienda. I motivi sono stati qualificati come rivalutativi e non idonei a scardinare l’accertamento fondato sulle intercettazioni e sulle riprese della videosorveglianza.
Quanto alla pena, la Corte ha ribadito che la censura sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la disposizione era già in vigore alla data della sentenza di appello. Sul giudice di merito non grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio. La motivazione può essere implicita, desumendosi dagli indici di gravità oggettiva e dal grado di colpevolezza valutati ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
In ordine al bilanciamento tra recidiva e circostanze attenuanti, la Corte ha osservato che la valutazione discrezionale di equivalenza sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 10713 del 2010.
Quanto alla confisca, i giudici di merito avevano spiegato che l’asservimento dei beni all’impresa non consentiva diversificazioni: tutti i beni facenti parte dell’azienda erano suscettibili di confisca, salvo prova contraria, né rilevava la data dell’acquisto, venendo in rilievo il loro attuale utilizzo. I motivi nuovi presentati per una società diversa dalla ricorrente sono stati dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., essendo stati proposti quando il ricorso era stato presentato solo da altra società. I ricorsi sono stati dunque dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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