Truffa on line: prova del profitto e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. II n. 11922 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della prova dell’acquisizione del profitto del reato, è ininfluente la circostanza che l’imputato abbia successivamente denunciato lo smarrimento della carta di pagamento abbinata al conto sul quale la persona offesa ha versato la somma, quando il conto sia stato acceso dall’imputato con il proprio documento di identità e su di esso nessun altro soggetto sia intervenuto. Il giudice di merito, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., purché espresso e logicamente valutato. La censura sulla mancata esclusione della recidiva, non proposta con i motivi di appello, è inammissibile perché introduce accertamenti di merito e, comunque, difetta di interesse quando la recidiva non sia stata applicata in sentenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente per il reato di truffa. La contestazione riguarda la fittizia vendita on line di un telefono cellulare, mai consegnato all’acquirente, con conseguente versamento, da parte della persona offesa, della somma di euro 330,00.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità e il vizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. Sul primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente appunta la censura su una circostanza non decisiva: la persona offesa aveva versato la somma mediante bonifico su un conto corrente intestato al ricorrente, acceso da questi presentando il proprio documento di identità, sul quale nessun altro soggetto aveva operato né era delegato a farlo.

Rispetto alla prova di avere personalmente acquisito il profitto del reato, risulta quindi ininfluente che il ricorrente, in epoca successiva alla consumazione della truffa, abbia denunciato lo smarrimento della carta abbinata al proprio conto. La Corte di merito ha anzi ritenuto tale condotta dimostrativa della malafede, con motivazione coerente al dato principale e non manifestamente illogica.

Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla valorizzazione dei precedenti penali specifici del ricorrente, con espresso riferimento a uno dei parametri dell’art. 133 cod. pen. La Corte rammenta che, ai fini della concessione o del diniego del beneficio e della conseguente graduazione della pena, è sufficiente che il giudice di merito esamini l’elemento che ritiene prevalente; anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato può essere sufficiente. Richiama sul punto Sez. II n. 23903 del 15.07.2020 e Sez. II n. 4790 del 16.01.1996.

Sulla mancata esclusione della recidiva, la censura non era stata avanzata con i motivi di appello e non poteva essere introdotta dopo la scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado, comportando accertamenti di merito riservati al giudice competente. Inoltre, il ricorrente difetta di interesse, poiché nella sentenza di primo grado la recidiva, sebbene non espressamente esclusa, non era stata considerata né citata in motivazione.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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