Omesso versamento ritenute previdenziali: prova tramite modelli DM10 (Cass. pen. Sez. III n. 4200 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, ha natura omissiva e presuppone l’effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, ma non richiede il “trattenimento fisico” della quota contributiva a carico del lavoratore. È sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, il materiale esborso degli emolumenti, restando la quota ritenuta nella disponibilità del datore di lavoro senza mai uscire dal suo patrimonio. La prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni può essere tratta dalla presentazione dei modelli DM10, che hanno natura di confessione stragiudiziale della pretesa dell’INPS, con conseguente onere dell’imputato di dimostrare eventuali difformità. Il termine di tre mesi per la regolarizzazione non costituisce condizione di procedibilità dell’azione penale, ma semplice presupposto della causa di non punibilità, che l’imputato può attivare in ogni stato del giudizio ove sia consapevole della relativa possibilità.
Il Fatto
La vicenda processuale giunge all’esame della Suprema Corte a seguito del ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Avellino all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere, per estinzione per prescrizione, in relazione alle ritenute previdenziali non versate per il periodo gennaio-settembre 2015, confermando nel resto la condanna per gli omessi versamenti riferiti ai periodi dicembre 2016-novembre 2017 e dicembre 2017-novembre 2018, e rideterminando la pena in tre mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 367 di multa.
Il ricorrente censura la sentenza di appello sotto tre profili: la sussistenza degli elementi costitutivi del reato con riferimento al pagamento delle retribuzioni e della trattenuta delle quote contributive a carico del lavoratore; la ritenuta regolarità della notificazione dell’avviso di accertamento e la contestazione del reato per i fatti commessi tra dicembre 2016 e novembre 2017, assumendo la mancanza di prova dell’invio e della ricezione della raccomandata; il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la struttura del delitto muovendo dalla sua natura omissiva. Il reato ha ad oggetto le ritenute operate a titolo previdenziale e assistenziale sulle retribuzioni effettivamente erogate ai lavoratori dipendenti e non è materialmente configurabile in assenza dell’effettivo esborso delle somme dovute al dipendente. Il riferimento letterale alle “ritenute operate” non può essere letto, però, nel senso di pretendere la fisica esistenza delle somme trattenute.
Richiamando le Sezioni Unite n. 27641 del 2003 e le Sezioni Unite n. 10424 del 2018, la Corte ribadisce che l’intenzione del legislatore è quella di reprimere non tanto l’omissione del versamento, quanto piuttosto l’appropriazione indebita da parte del datore di lavoro delle somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori. L’obbligo di versare le ritenute nasce dunque solo al momento dell’effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute devono essere operate, senza che rilevino le vicende finanziarie dell’azienda.
La quota contributiva a carico del lavoratore, non essendo a questi corrisposta, resta nella materiale disponibilità del datore di lavoro, dal cui patrimonio non esce. Essa costituisce soltanto l’unità di misura dell’obbligo contributivo da adempiere entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione della retribuzione. Ne deriva il rigetto della tesi del ricorrente secondo cui il reato presupporrebbe il trattenimento fisico della quota, dovendosi escludere, in situazioni analoghe, anche la configurabilità dell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen.
La questione si sposta, quindi, sul piano probatorio: la prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzioni al netto della quota contributiva può essere validamente tratta dalla presentazione dei modelli DM10, i quali hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili, costituiscono confessione stragiudiziale della pretesa dell’INPS. Ne consegue che grava sull’imputato l’onere di dimostrare eventuali difformità rispetto ai dati in essi rappresentati, onere non assolto nel caso di specie.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il decorso del termine di tre mesi per la regolarizzazione costituisca condizione di procedibilità dell’azione penale. Richiamando le Sezioni Unite n. 1855 del 2011, i giudici di legittimità precisano che la norma prevede esclusivamente una causa di non punibilità, operante sul piano sostanziale e attivabile dall’imputato che sia consapevole della relativa possibilità, anche in assenza di una formale diffida, ove la consapevolezza sia acquisita in qualunque forma. Del tutto infondato, infine, il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, non costituendo la loro applicazione oggetto di un diritto e non essendo più sufficiente, dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.
Nota della Redazione
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