Confisca urbanistica al terzo estraneo e accertamento autonomo del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. III n. 41056 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca urbanistica ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, il giudice dell’esecuzione investito dall’ente proprietario rimasto estraneo al giudizio di cognizione ha il potere-dovere di accertare autonomamente la sussistenza del reato-presupposto e l’estraneità ovvero la mala fede del terzo, con ampi poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ivi compresa l’ammissione della perizia. La mala fede del terzo non può presumersi, ma deve essere provata con standard rigorosi: l’ente può qualificarsi “non terzo” solo se si dimostra, con accertamento concreto, che fu committente o beneficiario degli interventi, oppure mero schermo dell’autore del reato. Gli accertamenti svolti nel giudizio di cognizione cui l’ente è rimasto estraneo non sono a esso opponibili.

Il Fatto

Una società proprietaria di un compendio immobiliare, con sovrastanti fabbricati, era rimasta estranea al processo penale conclusosi con proscioglimento per intervenuta prescrizione della sua legale rappresentante per reati di abuso d’ufficio, falso, violazioni edilizie e lottizzazione abusiva. All’esito di quel giudizio era stata disposta la confisca urbanistica del terreno e dei fabbricati, confermata in appello. La società aveva proposto incidente di esecuzione chiedendo la revoca della misura; la Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’aveva respinta, escludendo la posizione di terzo estraneo.

Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata verifica del presupposto sostanziale della lottizzazione, la violazione delle regole dell’incidente di esecuzione per il diniego dell’istruttoria e del contraddittorio, e la contrarietà della confisca ai principi convenzionali sulla tutela della proprietà e sulla personalità della responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la Corte territoriale ha anteposto alla verifica del merito la questione dell’estraneità della società. Esclusa la posizione di terzo, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto insussistente il diritto a un nuovo esame nel merito della vicenda lottizzatoria, che — secondo l’ordinanza impugnata — sarebbe conseguito solo alla riscontrata estraneità.

Il ragionamento è però viziato all’origine. La sussistenza dell’illecito è tema logicamente pregiudiziale rispetto alla verifica dell’estraneità: la stessa valutazione della mala fede presuppone che il reato sia esattamente perimetrato in termini fattuali e temporali. La Corte d’appello, richiamando le sentenze di merito, ha affrontato il merito senza rispondere alle censure della società, utilizzando decisioni che non le erano opponibili proprio perché estranea al giudizio conclusosi con la prescrizione.

La Corte conferma la giurisprudenza secondo cui l’art. 7 CEDU, come interpretato dalla Grande Camera nella sentenza G.I.E.M. c. Italia del 28.06.2018, è rispettato mediante la partecipazione dell’ente al procedimento di esecuzione, in cui può dedurre tutte le questioni di fatto e di diritto che avrebbe potuto far valere nel merito (Sez. III n. 17399 del 2019). Le questioni relative alla conformità della confisca al protocollo n. 1 CEDU possono essere proposte al giudice dell’esecuzione, che gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 13539 del 2020).

La confisca urbanistica, di natura sostanzialmente penale, esige proporzionalità e un accertamento effettivo delle condizioni di legge, specie quando incide su un soggetto non parte del giudizio di cognizione, come affermato dalla Corte cost. n. 49/2015 e n. 146/2021. L’ente è “non terzo” solo se si dimostra, con accertamento concreto, che fu committente o beneficiario degli interventi, oppure schermo dell’autore (Sez. III n. 8350 del 2019; n. 42115 del 2019).

Nel caso concreto l’esclusione della terzietà è avvenuta senza alcuna istruttoria in sede esecutiva, benché la società ne avesse diritto, e la richiesta di perizia è stata rigettata muovendo dall’erroneo presupposto che gli accertamenti del precedente giudizio le fossero opponibili. La Corte rileva che la scelta del rito e l’esercizio del potere decisorio erano coerenti con l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma l’esito è stato raggiunto eludendo il contraddittorio. È pertanto prematuro ogni giudizio sulla proporzionalità dell’ablazione, difettando l’istruttoria non svolta; l’annullamento con rinvio rende non necessario l’esame della questione di costituzionalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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