Obbligo di comunicazione del reddito professionale anche se negativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19566 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 6/1981, l’iscritto all’Albo degli ingegneri e architetti è tenuto a comunicare annualmente il proprio reddito professionale, e la dichiarazione deve essere presentata anche se negativa. L’obbligo informativo è autonomo rispetto all’effettiva soggezione contributiva e non presuppone lo svolgimento della professione con carattere di continuità. L’ente previdenziale può sanzionare la ritardata od omessa comunicazione della dichiarazione del reddito e del volume d’affari anche quando ad essa non corrisponda alcun debito contributivo, in forza della potestà deliberativa riconosciuta agli enti privatizzati in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive.
Il Fatto
Un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri e architetti riceveva da Inarcassa una cartella di pagamento per il contributo integrativo relativo all’anno 2010, oltre a interessi e sanzioni applicate per l’inosservanza degli obblighi dichiarativi per le annualità 2010-2014. Il professionista proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce, che accoglieva le sue ragioni.
La Corte d’appello di Lecce rigettava il gravame dell’ente previdenziale. Il giudice di appello escludeva la continuità professionale, rilevando che in nessuno dei sette anni contestati erano contemporaneamente presenti i tre presupposti fissati dall’art. 7 dello Statuto Inarcassa: la titolarità della partita Iva non risultava nell’anno 2009, mentre dal 2010 al 2015 l’iscritto risultava aderente ad altra forma di previdenza. Poiché non aveva mai prodotto reddito professionale, l’appello lo riteneva sottratto all’obbligo informativo di cui all’art. 36 del previgente Statuto, ripreso dall’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza in vigore dal 2012. Inarcassa ricorreva per cassazione con un unico motivo; il professionista resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 16 e 21 della legge n. 6/1981, degli artt. 7 e 36 dello Statuto Inarcassa vigente fino al 2011, dell’art. 7 dello Statuto in vigore dal 1° gennaio 2012 e dell’art. 2 del regolamento generale di previdenza, oltre ai canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle preleggi e agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’ente censura la sentenza per aver ritenuto l’iscritto sottratto agli obblighi dichiarativi per non aver mai prodotto reddito professionale suscettibile di soggezione contributiva.
La Corte dichiara il ricorso fondato e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ente può sanzionare la ritardata comunicazione della dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume degli affari non correlata ad un debito contributivo. Tale potere si fonda sulla potestà deliberativa attribuita dall’art. 1, comma 6-bis, della legge n. 140/1997 agli enti privatizzati in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive. Tali inadempienze non restano limitate alla tipica ipotesi della omissione contributiva, ma comprendono anche condotte prodromiche rispetto a condotte più gravi, ovvero funzionali agli accertamenti dell’ente.
Il Collegio applica il principio al caso concreto: pur volendo ammettere che il professionista non avesse esercitato l’attività con carattere di continuità, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 6/1981 egli aveva comunque l’obbligo di comunicare, in qualità di iscritto all’Albo, il proprio reddito. La dichiarazione doveva essere presentata anche se negativa, circostanza che nella vicenda non risultava avvenuta. L’obbligo informativo, dunque, non dipende dall’esistenza di un obbligo contributivo effettivo.
Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, perché riesamini il merito alla luce dei principi esposti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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