Interruzione della prescrizione rilevabile d’ufficio anche su prova prodotta tardivamente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8554 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro l’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, in forza dei poteri istruttori riconosciuti al giudice dall’art. 421 cod. proc. civ. La tardiva costituzione del concessionario della riscossione, che abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo, non impedisce al giudice di accertare l’intervenuta interruzione sulla base dei documenti tardivamente depositati. È inammissibile il motivo di ricorso che non indichi come la questione sia stata dedotta in appello, non specifichi il contenuto della copia e dell’originale e non deduca il disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso un’intimazione di pagamento fondata su una cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dal concessionario della riscossione. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello, in riforma, l’aveva respinta.
Secondo il giudice dell’appello l’eccezione di prescrizione era infondata, perché il termine era stato tempestivamente interrotto da due intimazioni di pagamento. Irrilevante la circostanza che tali atti fossero stati prodotti dal concessionario con costituzione tardiva, in virtù del principio dell’art. 421 cod. proc. civ. La ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. e della legge n. 46/1999, per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabili le relate di notifica prodotte dal concessionario nonostante la costituzione tardiva. La Corte respinge la censura.
Il principio affermato è che l’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio, anche in forza dei poteri ufficiosi riconosciuti al giudice del lavoro dall’art. 421 cod. proc. civ. La tardiva costituzione del concessionario che abbia prodotto la prova dell’atto interruttivo non impedisce l’accertamento dell’intervenuta interruzione sulla base dei documenti depositati, seppure tardivamente. La Corte richiama sul punto propri precedenti conformi.
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente non indica come la questione della difformità degli originali dalle copie sia stata dedotta in grado d’appello e oggetto di discussione. Non riporta in modo specifico il contenuto della copia e dell’originale delle due intimazioni, né deduce che vi sia mai stato il disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., limitandosi ad allegare una difformità non specificata.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: non specifica come il fatto storico della produzione della sola ultima pagina delle relate possa essere decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e idoneo a superare la motivazione della Corte, fondata sulla concordanza tra il numero degli atti e quello riportato nelle relate e sulla mancata contestazione della ricezione.
Il quarto motivo è inammissibile perché non si confronta con la ragione decisoria della sentenza — l’efficace interruzione della prescrizione — ma si limita a riproporre le difese svolte nei gradi di merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese nei confronti dell’Inps e compensazione rispetto al concessionario rimasto intimato.
Nota della Redazione
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