Il gestore di struttura ricettiva è agente contabile per l’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 13 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, per legge o regolamento comunale, è tenuto a incassare l’imposta di soggiorno e a riversarla al Comune assume la qualifica di agente contabile, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio e assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti. L’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e l’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 impongono a chi maneggia denaro pubblico l’obbligo di rendere il conto giudiziale. L’omesso versamento delle somme riscosse integra danno erariale risarcibile, e la sua intenzionalità ne connota la natura dolosa. Il giudice contabile non può eccedere il petitum della Procura, operando una reformatio in pejus della domanda.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcuni gestori di strutture ricettive del Comune di La Spezia che non avevano rendicontato né riversato le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli esercizi 2016-2019. Gli accertamenti sono stati condotti anche tramite la società affidataria del controllo contabile, Speziarisorse s.p.a.
Il convenuto, titolare di due strutture, non avrebbe versato la totalità delle imposte riscosse. La Procura lo ha citato in giudizio a titolo di dolo, chiedendo il risarcimento di euro 5.031,00 in favore del Comune. Il convenuto non si è costituito. All’udienza il Pubblico Ministero ha insistito per l’accoglimento, previa declaratoria di contumacia.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, rilevando che l’atto introduttivo è stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 11 luglio 2023, con perfezionamento il decimo giorno successivo secondo il richiamato precedente della Corte costituzionale.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 consente ai Comuni capoluogo di Provincia e a quelli inclusi negli elenchi delle località turistiche di istituire l’imposta di soggiorno. Il regolamento del Comune di La Spezia, approvato nel 2012 e più volte modificato, all’art. 3, comma 2, pone a carico del gestore della struttura ricettiva la responsabilità del pagamento. L’art. 9 affida a Speziarisorse il controllo contabile sull’ottemperanza ai versamenti.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione soggettiva del gestore. L’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 assoggetta alla giurisdizione contabile chiunque abbia maneggio di pubblico denaro, e l’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 qualifica gli incaricati della riscossione come agenti contabili tenuti al conto giudiziale. Da qui la conclusione, sostenuta da un articolato richiamo giurisprudenziale (tra cui Corte dei conti, SS.RR., n. 22/2016/QM e Cass., SS.UU., n. 14029 del 2001), che il gestore assume la veste di agente contabile e che il titolo della gestione è irrilevante ai fini dell’incardinamento del rapporto di servizio.
Passando al quantum, il Collegio rileva una significativa discrasia tra gli ammanchi risultanti dal portale di Speziarisorse e quelli emergenti dai modelli 21 depositati in atti. Il prospetto della società indica un danno di euro 5.031,00, mentre il dettaglio per annualità somma euro 5.105,00. I modelli 21 documentano incassi per euro 8.399,00 e versamenti per euro 954,50, con un ammanco di euro 7.494,50, superiore alla stima attorea.
La Corte osserva inoltre che Speziarisorse disponeva degli strumenti per monitorare l’ammanco fin dal 2016 e che una tempestiva verifica avrebbe prevenuto l’aggravamento anno dopo anno. L’omesso versamento è ritenuto evidentemente intenzionale e connotato dal dolo. La responsabilità è affermata nei limiti della somma dedotta in citazione, non potendo il giudice operare una reformatio in pejus della domanda. Su tale importo è disposta la rivalutazione, in via equitativa, dal 31 dicembre 2019, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione. Le spese sono poste a carico del convenuto ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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