Danno all’immagine del tutore da reati e rapporto di servizio pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 15 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di sostegno, al pari del tutore e del curatore, è investito di una pubblica funzione ed è qualificabile come pubblico ufficiale e ausiliario del giudice tutelare. Il suo stabile inserimento nell’apparato organizzativo dell’Amministrazione della Giustizia integra quel rapporto di servizio che, ai sensi dell’art. 52 del r.d. n. 1214/1934, fonda la giurisdizione della Corte dei conti, senza che sia necessaria la qualifica di pubblico dipendente. La sentenza penale irrevocabile di condanna ex art. 651 c.p.p. fa stato sull’accertamento del fatto e della condotta illecita nel giudizio contabile. Per i delitti contro la pubblica amministrazione è ammissibile l’azione erariale per danno all’immagine, liquidabile equitativamente sulla base di indicatori oggettivi, soggettivi e sociali, senza necessità di prova delle spese di ripristino.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio, in persona del tutore, un soggetto già condannato con sentenza del Tribunale di Genova, divenuta irrevocabile, a pena detentiva per plurimi episodi di peculato e per rifiuto di atti d’ufficio. I fatti erano stati commessi, nell’arco di un decennio, nelle qualità di amministratore di sostegno, tutore e curatore speciale di soggetti vulnerabili, anche minorenni, con appropriazione di somme superiori a 400 mila euro.
La Procura contestava il danno all’immagine in favore del Ministero della Giustizia, quantificandolo equitativamente in 25.000 euro. Il convenuto eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, assumendo che l’azione presupponesse un rapporto di impiego con la P.A., e nel merito l’insussistenza del pregiudizio reputazionale, essendo i fatti percepiti come opera di un libero professionista.
La Motivazione della Corte
La richiesta di remissione alle Sezioni riunite è dichiarata inammissibile: ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.g.c. le sezioni territoriali non sono legittimate a sollevare questioni di massima, riservate alle sezioni giurisdizionali di appello (SS.RR. n. 1/2018/QM).
Nel merito della giurisdizione, il Collegio richiama l’art. 52 del r.d. n. 1214/1934 e la lettura datane da Cass., ss.uu., n. 25499/2009: è sufficiente una mera relazione funzionale tra autore dell’illecito e amministrazione, non un rapporto di impiego. L’amministratore di sostegno svolge un ruolo volto ad agevolare l’esercizio della funzione giudiziaria ed è ausiliario del giudice tutelare (Sez. Piemonte n. 26/2014; Sez. Emilia R. n. 140/2019). La titolarità di una funzione pubblica e la qualità di pubblico ufficiale integrano quel rapporto di servizio più volte riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass., ss.uu., n. 15599/2009; Cass. pen., VI, n. 50754/2014).
Irrilevante è l’ordinanza del GIP che aveva escluso la chiamata in causa del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia: le ordinanze del giudice ordinario non hanno efficacia vincolante nel giudizio contabile. Neutro è anche l’art. 51, comma 7, c.g.c., che presuppone la giurisdizione.
Nel merito, l’art. 651 c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato all’accertamento del fatto e della condotta (Sez. III n. 522/2013). Il peculato rientra tra i delitti per cui è ammissibile l’azione per danno all’immagine (SS.RR. n. 8/2015/QM). La condotta, protrattasi per anni in chiave predatoria ai danni di soggetti indifesi, ha arrecato grave pregiudizio reputazionale, con ampia eco sulla stampa.
La quantificazione equitativa segue gli indicatori consolidati (SS.RR. n. 1/2011/QM; Sez. Liguria n. 73/2023). La cifra di 25.000 euro appare prudenziale. Non convincono le difese sull’abito professionale del convenuto né sul pregiudizio alle parti civili, attenendo quest’ultimo agli aspetti esecutivi. La domanda è accolta, con condanna al risarcimento in favore del Ministero della Giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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