Responsabilità contabile del sanitario e colpa grave nella malpractice (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 146 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contabile per danno indiretto da malpractice sanitaria, il sanitario risponde verso l’amministrazione solo in presenza di colpa grave, non essendo sufficiente la colpa lieve che fonda il risarcimento in sede civile. La colpa grave si configura in presenza di errori non scusabili per la loro grossolanità, di difetto delle cognizioni fondamentali della professione o di imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure del sanitario. Ove la questione relativa al nesso causale e alla gravità della colpa presenti carattere eminentemente tecnico, il giudice contabile dispone c.t.u. e valuta gli esiti secondo il criterio del più probabile che non. L’accertata adeguatezza della condotta alle linee guida e alle buone pratiche dell’epoca, unitamente all’imprevedibilità dell’evento avverso, esclude l’elemento soggettivo e impone l’assoluzione dei convenuti.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio due sanitari, un medico e un’altra dottoressa in servizio presso una struttura ospedaliera, chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 75.000,00, in ragione del 50% ciascuno, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’azienda ospedaliera. L’azione traeva origine dalla segnalazione con cui la struttura riferiva il danno liquidato a seguito del risarcimento corrisposto a una paziente per un evento di malpractice sanitaria.

La paziente, ricoverata presso l’unità operativa di ginecologia e ostetricia, aveva partorito con taglio cesareo; due giorni dopo, constatate algie addominali ed emoperitoneo, veniva sottoposta in urgenza a reintervento con isterectomia totale. Esperita senza esito la mediazione e definita transattivamente la vicenda civile, l’azienda corrispondeva l’importo e la Procura contestava ai sanitari il danno indiretto subito dalla struttura, fondandosi sugli esiti della consulenza tecnica disposta dal Tribunale civile. I convenuti contestavano gli esiti peritali, negavano la colpa grave e il nesso causale e chiedevano l’espletamento di una perizia medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in assenza di eccezioni preliminari, esaminava direttamente il merito. La domanda attorea risultava infondata: sussistevano il danno concreto ed attuale, consistente nell’esborso sostenuto dall’amministrazione in forza della transazione, e il rapporto di servizio tra i convenuti e la struttura sanitaria; difettava invece l’elemento soggettivo della colpa grave.

La questione giuridica centrale riguardava il differente regime probatorio della responsabilità contabile rispetto a quella civile. La Corte sottolinea che, mentre in sede civile il danneggiato ottiene il risarcimento in presenza di colpa lieve, la responsabilità contabile in regresso si estende al sanitario solo in caso di colpa grave, configurabile in presenza di errori non scusabili per grossolanità, di difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica, o di ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure del sanitario, secondo il richiamo a III Sezione d’Appello n. 256/2018.

Trattandosi di questioni eminentemente tecniche, il Collegio accoglieva la richiesta della difesa e disponeva c.t.u. ai sensi dell’art. 97 c.g.c., demandando gli accertamenti al Collegio medico legale presso la Sezione, integrato da specialisti in ostetricia e ginecologia e da un anatomopatologo. I periti escludevano un’etiopatogenesi da atonia uterina, ritenzione annesso-placentare o coagulopatie, nonché una sutura isterotomica non correttamente eseguita, e individuavano l’agente causale in un traumatismo di un vaso all’interno di un locus minoris resistentiae costituito dalla pregressa cicatrice isterotomica, evento imprevedibile.

I consulenti ritenevano, secondo il criterio del più probabile che non, che la condotta dei sanitari non potesse essere connotata da colpa grave, risultando adeguata alle linee guida e alle buone pratiche dell’epoca, e non riscontravano elementi di censura né nella tecnica del taglio cesareo né nella gestione del decorso post-operatorio. Il deterioramento delle condizioni cliniche, insorto con il viraggio dei parametri vitali, era fronteggiato con emotrasfusioni e reintervento tempestivo. La Corte, ritenendo tali valutazioni accurate e fondate sulle cartelle cliniche, escludeva l’elemento soggettivo e assolveva i convenuti da ogni addebito, liquidando le spese di difesa a carico dell’azienda ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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