Inammissibile la ricongiunzione contributiva richiesta dopo la liquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 150 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ricongiunzione dei contributi disciplinata dalla legge 7.2.1979 n. 29 è soggetta a un termine di decadenza che coincide con la liquidazione definitiva del trattamento pensionistico. Una volta che il trattamento di quiescenza sia stato liquidato, si consolida una posizione di diritto soggettivo che rende inammissibile la proposizione di una nuova domanda di ricongiunzione fondata su diversi presupposti contributivi. Il pensionamento opera quindi come limite temporale invalicabile per l’esercizio del diritto, salva la possibilità per il pensionato di far valere, ai fini del supplemento, i contributi non utilizzabili per la ricongiunzione. La decadenza non è compensata dai termini di prescrizione dei contributi previdenziali, che operano su un piano distinto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico di categoria VO con decorrenza dal 1 settembre 2014, lamentava che per il calcolo della quota contributiva fossero stati considerati soltanto i contributi versati fino al novembre 2009, nonostante avesse maturato, tra il gennaio 2010 e l’agosto 2014, contributi ulteriori nella gestione dipendenti pubblici. L’Istituto previdenziale, in sede di liquidazione, non aveva operato la ricongiunzione dei contributi della cassa pensione insegnanti relativi a quel periodo.

Dopo le diffide del 2017 e il rigetto della domanda di ricostituzione nel febbraio 2018, la ricorrente adiva il giudice del lavoro, che con sentenza declinava la competenza in favore della Corte dei conti. Il giudizio era quindi riassunto davanti alla Sezione giurisdizionale, con richiesta di riconoscimento del diritto alla ricongiunzione e al ricalcolo della pensione. L’Istituto eccepiva il difetto di giurisdizione, la prescrizione quinquennale e, nel merito, la correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricalcolo richiesto attiene a una pensione di natura privata, sottratta alla competenza del giudice contabile secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12863 del 26.6.2020. Tuttavia, il criterio dell’ultimo servizio prestato conduce a esito diverso: la ricorrente risulta iscritta nella gestione pubblica nell’ultimo tratto del percorso lavorativo (2010-2014), e tale iscrizione al momento della liquidazione giustifica la competenza della Corte. La giurisdizione esclusiva del giudice contabile in materia di pensioni pubbliche, fondata sugli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934 in attuazione dell’art. 103, secondo comma, Cost., non è quindi contraddetta dall’eccezione.

Nel merito, il ricorso è inammissibile. La ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979 consente di unificare le posizioni assicurative frammentate per ottenere un’unica pensione. L’art. 4, comma 2, della legge pone il pensionamento quale termine di decadenza per la proposizione della domanda. La norma, pur dettata per una fattispecie particolare, esprime un principio generale volto a escludere la ricongiunzione di periodi contributivi che abbiano già dato luogo a liquidazione della pensione.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e contabile secondo cui, dopo il pensionamento, si consolida una posizione di diritto soggettivo che rende inammissibile una prestazione basata su presupposti diversi, salva la possibilità di far valere i contributi non utilizzabili ai fini del supplemento. In particolare, l’art. 2 della legge n. 29/1979 è volto a consentire l’esercizio del diritto entro un tempo ampio quanto il rapporto di servizio, e la domanda presentata dopo il pensionamento è stata dichiarata inammissibile.

Nel caso concreto, la ricorrente, cessata dal servizio nella gestione dipendenti pubblici nell’agosto 2014, non aveva presentato ulteriori domande di ricongiunzione successivamente a quella del 2009, né in sede di cessazione, che costituiva il termine ultimo. La contribuzione versata in gestione pubblica non può quindi essere trasferita in gestione privata. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge, assorbe gli altri motivi e compensa le spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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