Esposizione all’amianto non provata e rigetto della riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 1 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del beneficio pensionistico connesso all’esposizione all’amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992, presuppone la prova dell’esposizione qualificata per un periodo superiore a dieci anni. L’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto grava sul lavoratore, in forza dell’art. 2697 c.c., e non è assolto dalla sola allegazione delle mansioni svolte. Spetta al giudice verificare la corrispondenza tra le mansioni dedotte e quelle risultanti dalla documentazione amministrativa, restando esclusa la consulenza tecnica quando gli atti già contraddicono la prospettazione attorea. Il beneficio non spetta a chi, secondo i documenti di servizio, sia stato addetto a mansioni impiegatizie non implicanti contatto con l’amianto.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, ha chiesto il riconoscimento dell’esposizione all’amianto durante il servizio presso l’Arsenale militare marittimo di La Spezia e la conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del moltiplicatore di 1,5. Dopo la richiesta amministrativa del marzo 2022, senza riscontro dell’Inps e con rifiuto del Ministero, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto, gli arretrati e, in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio.
Il Ministero ha depositato il fascicolo personale senza difese. L’Inps ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio e, nel merito, l’indeterminatezza della domanda e la mancata allegazione dei fatti costitutivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Inps, quale ente oggi preposto al pagamento della pensione. Passa poi al merito, ricostruendo il quadro normativo: l’art. 13, comma 8, della l. n. 257/1992 e le modifiche recate dall’art. 47 del d.l. n. 269/2003, che hanno ridotto il coefficiente e precisato soglie e prescrizioni procedurali.
Il nucleo argomentativo è processuale. Richiamando l’art. 2697 c.c. e la Cass. civ. Sez. lavoro, n. 21257/2004, il giudice afferma che l’accertamento dell’esposizione all’amianto è soggetto all’onere della prova a carico dell’istante. Il ricorrente non ha però dimostrato l’effettiva esposizione: le mansioni dedotte in ricorso non trovano conferma nei documenti.
La documentazione del fascicolo personale contraddice la prospettazione. I rapporti informativi del 1970 e del 1971 attestano mansioni non salariali, quali disegni tecnici, rilievi dimensionali e compilazione di proposte di acquisto. Il decreto di pensione del 2002 qualifica il ricorrente come impiegato per l’intero periodo interessato.
Assume rilievo anche la relazione Inail richiamata dal ricorrente, che esclude espressamente il personale degli Arsenali addetto a compiti di amministrazione e supporto. In senso conforme la nota del Ministero del 2022 nega l’adibizione diretta e abituale alle attività previste dalle norme di attuazione dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003.
Su queste basi il ricorso è infondato e non vi è luogo a disporre la consulenza tecnica richiesta. Il ricorso è rigettato. Le spese di giustizia non si liquidano per il principio di gratuità delle cause previdenziali (art. 10 della l. n. 533/1973); le spese di lite sono compensate verso il Ministero e poste a carico del ricorrente verso l’Inps, liquidate in euro 500,00, pur parzialmente compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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