Rinuncia agli atti e contumacia del concessionario: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 250 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile ad istanza di parte, promosso ai sensi dell’art. 172, lett. d), c.g.c., sussiste la giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione ad agire dell’ente titolare del credito non incassato dal concessionario della riscossione. La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio determina l’estinzione del processo ex art. 110 c.g.c., che può essere resa in ogni stato e grado e produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte nelle debite forme. La contumacia del convenuto fa venir meno non solo la necessità di tale accettazione, ma anche quella della notificazione della dichiarazione di rinuncia. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La società titolare del servizio di trasporto pubblico locale aveva contestato a una viaggiatrice l’uso del mezzo senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Non essendo stata pagata, l’ente notificava ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo la somma, trasmettendo la minuta al concessionario della riscossione, poi succeduto dall’attuale convenuto.
Il concessionario non notificava alcuna cartella di pagamento né atti interruttivi, cosicché il credito si estingueva per prescrizione, come accertato in un giudizio di opposizione definito con sentenza del giudice di pace. L’ente ottenne poi una pronuncia favorevole dinanzi al giudice di pace, appellata dal concessionario con eccezione di difetto di giurisdizione. Il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti. L’ente riassumeva quindi il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Richiamando la propria giurisprudenza su fattispecie identiche, la Sezione riconduce la controversia alla previsione dell’art. 172, lett. d), c.g.c., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione contabile, sia della legittimazione ad agire dell’ente attore.
Preliminarmente viene dichiarata la contumacia del concessionario, non costituitosi, nei cui confronti risultava comprovata la valida notificazione dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza.
Il thema decidendum è però superato dalla rinuncia agli atti depositata dall’attore, con conseguente richiesta di estinzione. La Corte ricorda che la rinuncia può essere fatta in ogni stato e grado del processo e che produce effetti soltanto dopo l’accettazione di controparte nelle debite forme, non dovendo contenere riserve o condizioni. Il riferimento è alla natura della rinuncia, che non è un diritto potestativo idoneo a produrre da solo l’effetto estintivo, ma un vero e proprio negozio processuale a formazione condivisa, come affermato dalla Seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello con la sentenza n. 381/2022.
Nel caso concreto, osserva la Sezione, anche a voler ritenere necessaria l’accettazione della parte costituita con interesse alla prosecuzione, la contumacia del convenuto elimina tale necessità, come chiarito da Cass. n. 6850/2011, e rende superfluo persino l’onere di notificare la dichiarazione di rinuncia al convenuto, secondo Cass. n. 1168/1995.
Sussistono dunque i presupposti per l’estinzione del giudizio. La Corte richiama infine l’art. 110, comma 7, c.g.c., che esclude la pronuncia sulle spese in caso di declaratoria di estinzione. Il dispositivo dichiara la contumacia del concessionario e l’estinzione del processo per rinuncia agli atti, senza statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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