Imposta di soggiorno, discarico e irregolarità formale del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 69 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il riscontro dell’irregolarità formale del rendiconto non impedisce la pronuncia di discarico dell’agente contabile quando non emerga un ammanco in senso tecnico né un danno a carico delle finanze pubbliche. La responsabilità contabile si modella sul paradigma della responsabilità amministrativa e richiede quale elemento indefettibile la verificazione di un danno erariale. Il giudizio di conto ha carattere necessario e mira a verificare se chi ha maneggio di denaro pubblico abbia adempiuto agli obblighi di restituzione; la sua funzione di garanzia costituzionale non consente che l’agente si sottragga al dovere di rendiconto. La declaratoria di irregolarità resta tuttavia distinta dal non discarico, che presuppone un ammanco da ripianare. Le contestazioni relative alla determinazione del tributo e alla quantificazione del carico restano estranee alla giurisdizione contabile.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, è investita del giudizio di conto nei confronti di un’agente contabile esterno del Comune di Loano, qualificata tale quale proprietaria di un’unità immobiliare destinata a locazioni brevi e adibita a struttura ricettiva, tenuta alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018.
Con relazione il magistrato istruttore ha investito il conto giudiziale ai soli fini della declaratoria di irregolarità, per la sua lacunosità nel riportare in modo congruente carico, scarico e resti. L’agente ha depositato una propria relazione, la dichiarazione annuale, il conto della gestione e la copia del bonifico, contestando la preclusione della verifica. La Procura regionale ha chiesto dichiararsi non regolare il conto e ordinarsi la resa di un nuovo rendiconto comprensivo del carico, dello scarico e dei resti da esigere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via pregiudiziale la persistenza della giurisdizione contabile, richiamando le motivazioni già espresse dalla Sezione e il quadro normativo dettato dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, dal d.l. n. 50/2017 e dalle norme di interpretazione autentica dettate dall’art. 1-quinquies del d.l. n. 146/2021. Ribadisce il carattere necessario del giudizio di conto, destinato agli agenti che riscuotono entrate ed eseguono spese, e il dovere di rendiconto quale garanzia costituzionale della correttezza della gestione del pubblico denaro.
Nel merito, il conto è effettivamente compilato in modo irregolare, poiché riporta esclusivamente gli importi riscossi e non anche quelli versati. La difesa dell’agente, che ha prodotto la documentazione della gestione, non vale a sanare il quadro: la parificazione è dichiarazione certificativa propedeutica al giudizio, ma non può surrogarsi all’accertamento dei rapporti di dare e avere tra contabile e amministrazione. In assenza di bollettari o ricevute, la regolarità dei versamenti resta sfornita di prova.
Tali rilievi non conducono tuttavia a un ammanco: allo stato non consta un pregiudizio in senso tecnico, produttivo di un obbligo di ristoro. La Corte distingue il non discarico, conseguenza di un ammanco al cui ripiano il contabile va condannato, dalla declaratoria di irregolarità, riconducibile alla mera inosservanza di requisiti formali del conto. Il riscontro dell’irregolarità non comporta quindi condanna in assenza di ammanchi o di irregolarità della gestione di natura non formale.
Il Collegio non accoglie le conclusioni del Pubblico Ministero circa la necessità che il conto dia conto del tributo accertato oltre che di quello incassato: il conto giudiziale va presentato secondo il modello 21 approvato con d.P.R. n. 194/1996 e le questioni relative alla determinazione del tributo, attenendo alla sfera tributaria, sono estranee alla giurisdizione contabile. Da ciò il discarico dell’agente, con contestuale declaratoria di irregolarità del conto e compensazione delle spese, in considerazione della mancanza di un danno risarcibile.
Nota della Redazione
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