Partecipazioni societarie e gestore unico del servizio idrico: carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 193 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 verifica la completezza e l’adeguatezza della motivazione dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’ente locale deve dar conto della necessità della società per le finalità istituzionali, della convenienza economica dell’operazione e del confronto con le alternative gestionali, nonché della coerenza con la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. La mera ratifica di un assetto di fatto, che perpetua la frammentazione delle gestioni e non realizza l’unicità del gestore, integra carenze motivazionali e profili di non conformità al TUSP. È non conforme l’atto che non attesta la sostenibilità oggettiva e soggettiva dell’operazione né la funzionalità del modello societario prescelto rispetto all’affidamento in house.

Il Fatto

Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare con cui approva l’operazione di costituzione del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, autorizzando la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società consortile risultante dalla fusione di due società, nella quale entrerebbe anche un terzo soggetto affidatario.

L’atto è inviato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che assegna alla Corte dei conti il controllo di conformità dell’atto deliberativo. La questione riguarda la verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta, prima della sua attuazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo: il comma 3 dell’art. 5 TUSP richiama i commi 1 e 2 e gli artt. 4, 7 e 8, imponendo una motivazione analitica sulla necessità della società, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria. Le Sezioni riunite, con deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno chiarito che il controllo attiene alla completezza e attendibilità delle stime, non a una compiuta analisi economica dell’operazione.

La Corte rileva che l’atto consiliare si limita a ratificare una situazione di fatto, caratterizzata dalla permanenza di una pluralità di gestori e di società operative nel medesimo ambito. L’asserita doverosità della partecipazione non trova riscontro nelle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006, che non impongono uno specifico modello societario, ma esigono l’unicità del gestore. Il nuovo organismo non realizza tale unicità, configurandosi come mero involucro formale.

Sotto il profilo della sostenibilità, la delibera non sviluppa alcun piano economico-finanziario, non attesta la capacità della società di generare ricavi e non quantifica i costi di struttura né l’impatto sul bilancio comunale. La motivazione sulla convenienza economica si risolve in affermazioni apodittiche, prive del confronto tra le diverse forme di gestione richiesto dalla giurisprudenza contabile.

La Sezione censura inoltre l’assetto statutario: il sistema dualistico con un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione numerosi appare diseconomico e poco funzionale al modello in house, con il rischio di eterodirezione da parte dei soci gestori. Le clausole su categorie di azioni e assemblee speciali comprimono il ruolo dei soci pubblici e il controllo analogo.

La Corte conclude rilevando carenze motivazionali e profili di non conformità al TUSP, con trasmissione degli atti alla Procura regionale per i profili segnalati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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