Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 163 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, attribuisce alla Corte dei conti il controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione di costituire una società o di acquisire una partecipazione. Il parere positivo presuppone un’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. La sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione, oggettiva e soggettiva: la prima attiene all’equilibrio economico-finanziario della società, la seconda agli effetti dell’operazione sulla situazione finanziaria dell’ente. Il parere positivo, reso allo stato degli atti, può essere accompagnato da precisazioni che impongono all’ente di completare il corredo motivazionale e di monitorare l’evoluzione dell’operazione.
Il Fatto
Il Comune di Caprino Veronese ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare n. 30 del 31 luglio 2025, relativa alla costituzione di una nuova società in house, denominata Newco SpA, per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani nel bacino Verona Nord.
Il Comune partecipa alla Newco per il tramite della società in house Azienda Gardesana Servizi SpA, della quale è socio con una quota del 5%, acquisendo così la qualifica di socio in via indiretta. L’operazione trae origine dalla delibera dell’Assemblea del Consiglio di bacino n. 11 del 4 giugno 2025, che ha affidato il servizio alla Newco per quindici anni. La questione giunge davanti alla Corte in forza dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, che impone la trasmissione dell’atto deliberativo per il controllo preventivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della nuova funzione di controllo, delineato dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. Il controllo si colloca tra la fase pubblicistica della determinazione e quella privatistica dell’attuazione, e riguarda i soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio. Nel caso in esame la fattispecie ricade pienamente in tale ambito, poiché il Comune acquista la qualità di socio in via indiretta nella nuova società.
Quanto alla competenza, la Corte rileva che l’atto è stato adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp. Sul vincolo tipologico e su quello finalistico, la costituzione di una società per azioni rispetta l’art. 3, Tusp, e l’attività svolta rientra tra quelle previste dall’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp, essendo integrato il requisito della stretta inerenza rispetto alle finalità istituzionali.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Sotto il primo, il Piano economico finanziario allegato dimostra l’equilibrio economico-finanziario della Newco, con una progressiva crescita dell’EBITDA. Sotto il secondo, il Comune ha indicato la copertura della spesa nel bilancio 2025/2027, al capitolo dedicato al programma «Rifiuti», per l’importo trasferito alla società in house. Manca tuttavia, nella deliberazione, ogni specifica indicazione sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, profilo che la Corte segnala tra le precisazioni.
La Corte ritiene poi assolto l’onere di motivazione sulla convenienza economica e sui principi di efficienza, efficacia ed economicità: la delibera opera un rinvio per relationem alla Relazione di settore, che contiene un’analisi di benchmark con confronto tra le diverse forme di affidamento, con i fabbisogni standard e con i dati ISPRA.
Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la deliberazione consiliare non risulta motivata. La Corte rende pertanto parere positivo allo stato degli atti, con le precisazioni dei paragrafi 3.3 e 3.5, disponendo la trasmissione del provvedimento all’ente per gli adempimenti di pubblicazione.
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Nota della Redazione
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